Associazione non riconosciuta – rinvio elezioni ed assemblea – sussistenza requisiti dell’associato per il diritto di voto e partecipazione all’assemblea cristallizzato alla prima data
In un’Associazione non riconosciuta vengono indette nello stesso giorno le elezioni per il rinnovo delle cariche associative e l’assemblea degli associati per la dichiarazione di nomina.
Stante un errore materiale nel nome di una candidata l’organo deputato, prima della data indicata, rinvia ad altro specifico giorno sia le elezioni che l’assemblea.
Lo statuto afferma il diritto a partecipare alle votazioni all’associato in regola con il pagamento delle quote. Alcuni associati hanno versato la quota associativa solo dopo la prima data ma prima della seconda. Hanno questi diritto a partecipare alle votazioni ed all’assemblea indicata nella seconda data?
Premettiamo la risposta al quesito: i due associati non hanno il diritto a partecipare alle votazioni ed assemblea della seconda data.
Non sussistendo una normativa ad hoc né nel Codice civile, né nello statuto o regolamenti dell’associazione va dedotta la regola dall’esame complessivo di normative, giurisprudenza, dottrina.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che nelle associazioni ex art 14 cc e ss “In mancanza di una normativa giuridica più dettagliata, sono gli accordi interni che ne regolano l’ordinamento e solo in mancanza di una diversa volontà espressa dagli associati è possibile fare ricorso, di volta in volta, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi analoghi per le associazioni riconosciute, per le società e anche in tema di comunione, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto. Pertanto, esattamente, è fatto riferimento all’art. 2504 c.c., relativo alla fusione di società, in ipotesi che risulti accertato (con indagine di fatto, che si sottrae al controllo di legittimità, se il relativo apprezzamento è congruamente e logicamente motivato) che due associazioni non riconosciute si sono unificate, dando luogo alla loro estinzione ed alla successione a titolo universale, in tutti i loro rapporti, dell’organismo nato dalla unificazione.”. (Principio in tema di fusione applicato a fattispecie antecedente all’introduzione dell’art. 42 bis c.c.; Cassazione civile sez. II, 06/07/2021 n.19057).
Nel Cod. civ. esiste un’unica norma in tema di “rinvio” dell’assemblea: l’art 2374 che nelle s.p.a. individua il caso di rinvio dell’assemblea allorché un socio dichiari in assemblea l’assenza di adeguata informazione su un punto dell’Ordine del giorno. Ma, a parte il dubbio che possa applicarsi all’associazione non riconosciuta, visto il contrasto di applicabilità già alle s.r.l. (non ammette Trib. Milano 14.02.2025, ammette Trib. Milano 25.08.2006), la norma regola lo specifico caso di mancata informazione sull’o.d.g., caso diverso da quello del rinvio per altri motivi.
Sempre nelle società di capitali sparute giurisprudenze hanno affrontato casi limitrofi: di prosecuzione in differimento ad altra data di assemblea tenutesi la prima, rinviata la seconda, tenutasi la terza in Cass. n. 23329 del 2006; di rinvio non potendosi tenere quella già convocata poiché trovata la sede chiusa in Tribunale Napoli 25.05.2004 (in Riv. dir. comm. 2005, II, 325) e similmente Trib. Torino 05.02.1977 (in Giur. Comm.le, 1977, II, 715).
Il Consiglio Notarile di Firenze, ha emesso una Massima (n. 26/2012) che si attaglia al nostro caso, seppur in tema di società di capitali. Riportiamo lo stralcio di interesse:
“Nel caso in cui lo statuto preveda invece, quale ulteriore condizione per intervenire in assemblea, il deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell’avviso di convocazione, sarà legittimato ad intervenire all’assemblea di rinvio il socio che ha tempestivamente effettuato il deposito in relazione alla prima seduta, poi rinviata. Laddove il deposito sia stato fatto nei tempi previsti, risulta irrilevante il fatto che il socio sia o meno intervenuto alla prima riunione, applicandosi anche in tal caso le condizioni sopra esposte.
Le medesime considerazioni possono essere ribadite anche per le società a responsabilità limitata con la conseguenza che potrà partecipare alla nuova seduta colui che era già socio al momento in cui si è svolta la riunione sospesa ovvero colui che poteva parteciparvi in quanto acquirente di una partecipazione in forza di atto già depositato presso l’ufficio del registro delle Imprese (art. 2470 c.c.). Nel senso indicato nel testo, con motivazioni analoghe, G. Laurini, Commento all’art. 2374, Rinvio dell’assemblea, in Commentario alla riforma delle società diretto da Piergaetano Marchetti, Luigi A. Bianchi, Federico Ghezzi, Mario Notari, Milano, 2008, 205 ss.
Quindi, il deposito delle azioni nella S.p.A. ovvero il deposito dell’atto di acquisto di quote nelle S.r.l., mutatis mutandis, può ben essere equiparato al pagamento della quota associativa dell’associazione.
Alla luce di quanto precede ne discende che coloro che hanno assunto la veste di associato avente diritto al voto in un momento successivo alla data della prima assemblea poi rinviata, non sono legittimati ad intervenire all’assemblea di rinvio alla seconda data.
Sinteticamente, poiché l’Organo deputato alla indizione delle votazioni ed alla convocazione dell’assemblea, prima delle votazioni stesse e dell’assemblea ha deciso il rinvio ad altra specifica, le operazioni di voto e l’assemblea tenutesi nella data successiva possono essere intese quali “estensione” di quanto formalmente indetto e convocato per la prima data, e conseguentemente può ritenersi legittimo l’aver cristallizzato alla prima data il diritto per gli associati di partecipare alle votazioni. Con esclusione, quindi, degli associati non in regola con il diritto di voto, id est pagamento quote associative, alla prima data.