Impugnazione delibera assembleare del supercondominio da parte di un condomino
Corte Cassazione, sez.2° civile, n. 8524 del 28.3.2025 –
Presid dott.ssa Falaschi, Cons. Rel. Dott. Antonio Scarpa
Un
condomino (che, per comodità, chiameremo “Tizio”), proprietario di un
appartamento situato in un edificio facente parte, unitamente ad altri due
stabili, di un Supercondominio in Bordighera, impugnava dinanzi al Giudice di
Pace di Sanremo la delibera del Supercondominio adottata nella relativa
assemblea ordinaria del 25 agosto 2015 avente ad oggetto l’approvazione del
consuntivo.
Si
precisa, ora per allora, che alla riunione avevano partecipato i tre
rappresentanti nominati dai tre edifici condominiali ai sensi dell’art.67
disp.att.cc i quali avevano votato favorevolmente all’approvazione (e, almeno
per quanto riguarda il condominio di cui fa parte Tizio, contrariamente al
mandato conferito al rappresentante da parte dell’assemblea).
Il
Giudice di Pace dichiarava il difetto di legittimazione attiva di Tizio in
quanto riteneva che i singoli condomini fossero privi del potere di impugnare
le delibere di un supercondominio
Tale
decisione veniva sostanzialmente confermata in appello dal Tribunale di Imperia
il quale rilevava che nella detta assemblea erano legittimati a partecipare i
cd. “rappresentanti”, nominati e delegati dalle assemblee dei rispettivi
condomini, e conseguentemente, il singolo condomino non avrebbe avuto alcuna
legittimazione ad impugnare una decisione alla quale non aveva partecipato.
Tizio
ricorreva quindi dinanzi la Corte di Cassazione con diversi motivi di ricorso
La
Suprema Corte, per quanto qui interessa e rileva, esponeva e statuiva quanto
segue
Le
deliberazioni del Supercondominio devono essere gestite ed adottate dagli
organi dello stesso e quindi: l’assemblea di tutti i proprietari, l’assemblea
dei rappresentanti ex art.67 disp.att. cc (per la gestione ordinaria parti
comuni e nomina amministratore), l’amministratore del Supercondominio.
Per
quanto riguarda le disposizioni dettate dall’art.1136 cc (in tema di
convocazione assemblea, costituzione, calcolo maggioranze, ecc….) le stesse si
applicano considerando tutte le unità immobiliari comprese nel Supercondominio.
La
figura del rappresentante è colui che viene nominato – per i supercondomini più
complessi causa la presenza di numerosi partecipanti – da ciascun condominio
per rappresentare la propria volontà assembleare nell’assemblea del
Supercondominio e successivamente riferire le decisioni all’amministratore del
condominio (e quindi all’assemblea).
Si
tratta di un mandatario che: 1) non svolge le funzioni dell’amministratore del
Condominio (pur potendo anche coincidere con lo stesso), 2) è sprovvisto di
autonomi poteri decisori dovendo riportare unicamente quella che è la volontà
dell’assemblea condominiale che lo ha incaricato.
Egli
viene delegato per legge limitatamente alle assemblee del supercondominio che
hanno ad oggetto la gestione delle parti comuni e la nomina
dell’amministratore. Oltre tale ambito restano valide le regole generali sul
funzionamento dell’assemblea e la partecipazione di tutti i comproprietari che
costituiscono il supercondominio.
Il
rappresentante non ha altri poteri e tanto meno quello di impugnare le delibere
delle assemblee del supercondominio (a meno di essere munito di specifica
procura in tal senso da parte del condominio).
Ne
consegue che, diversamente da quanto sancito dalle pronunce di merito che
precedono, legittimato ad impugnare la delibera dell’assemblea del
supercondominio (adottate per il tramite dei rappresentanti) è ogni singolo
condomino
Purtuttavia,
detta impugnazione è comunque sottoposta ai criteri ordinari di cui
all’art.1137 cc e pertanto l’impugnazione è possibile ove il rappresentante sia
stato assente, dissenziente o astenuto mentre rimarrà preclusa ove lo stesso
abbia votato favorevolmente all’approvazione.
Quanto
sopra al netto del fatto che il rappresentante del condominio abbia manifestato
nell’ assemblea del Supercondominio una volontà contraria a quella del
condominio rappresentato (e di cui è mandatario), situazione che troverà
soluzione e tutela per i condomini nell’ambito delle regole generali sul
mandato e vizio di delega.
Pertanto,
continua la Suprema Corte, la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che Tizio
non avesse legittimazione ad impugnare la delibera del supercondominio in
quanto tale potere spettasse ai rappresentanti, il che non è, ma al contempo Tizio
non poteva impugnare detta delibera poiché la stessa era stata assunta con il
voto favorevole del rappresentante comune
Rileva
pertanto la Cassazione il principio secondo il quale: “la decisione assunta
dall’assemblea dei rappresentanti del condominii di un supercondominio, ai
sensi del terzo e quarto comma dell’art,67 disp.att.cc, può essere impugnata da
ogni condomino, se il rappresentante sia stato assente, dissenziente, o astenuto,
comportando tali norme l’obbligo della nomina del rappresentante per
l’esercizio dei diritti amministrativi in materia di gestione ordinaria delle
parti comuni e di nomina dell’amministratore, mediante manifestazione di voto
della volontà unitaria formatasi nel rispettivo condominio, e non anche per
l’esercizio della tutela processuale. Allorchè, invece, il rappresentante di
condominio abbia contribuito col suo voto favorevole all’approvazione della
decisione assunta dall’assemblea dei rappresentanti, contravvenendo alla
volontà della compagine rappresentata, la tutela dei rispettivi condomini,
attenendo ad un vizio di delega o ad una carenza del potere di rappresentanza,
trova attuazione secondo le regole generali sul mandato”
La
Corte pertanto rigetta il ricorso
