Impugnazione delibera assembleare del supercondominio da parte di un condomino

Corte Cassazione, sez.2° civile, n. 8524 del 28.3.2025 –

Presid dott.ssa Falaschi, Cons. Rel. Dott. Antonio Scarpa

Un condomino (che, per comodità, chiameremo “Tizio”), proprietario di un appartamento situato in un edificio facente parte, unitamente ad altri due stabili, di un Supercondominio in Bordighera, impugnava dinanzi al Giudice di Pace di Sanremo la delibera del Supercondominio adottata nella relativa assemblea ordinaria del 25 agosto 2015 avente ad oggetto l’approvazione del consuntivo.

Si precisa, ora per allora, che alla riunione avevano partecipato i tre rappresentanti nominati dai tre edifici condominiali ai sensi dell’art.67 disp.att.cc i quali avevano votato favorevolmente all’approvazione (e, almeno per quanto riguarda il condominio di cui fa parte Tizio, contrariamente al mandato conferito al rappresentante da parte dell’assemblea).

Il Giudice di Pace dichiarava il difetto di legittimazione attiva di Tizio in quanto riteneva che i singoli condomini fossero privi del potere di impugnare le delibere di un supercondominio  

Tale decisione veniva sostanzialmente confermata in appello dal Tribunale di Imperia il quale rilevava che nella detta assemblea erano legittimati a partecipare i cd. “rappresentanti”, nominati e delegati dalle assemblee dei rispettivi condomini, e conseguentemente, il singolo condomino non avrebbe avuto alcuna legittimazione ad impugnare una decisione alla quale non aveva partecipato.  

Tizio ricorreva quindi dinanzi la Corte di Cassazione con diversi motivi di ricorso

La Suprema Corte, per quanto qui interessa e rileva, esponeva e statuiva quanto segue

Le deliberazioni del Supercondominio devono essere gestite ed adottate dagli organi dello stesso e quindi: l’assemblea di tutti i proprietari, l’assemblea dei rappresentanti ex art.67 disp.att. cc (per la gestione ordinaria parti comuni e nomina amministratore), l’amministratore del Supercondominio.

Per quanto riguarda le disposizioni dettate dall’art.1136 cc (in tema di convocazione assemblea, costituzione, calcolo maggioranze, ecc….) le stesse si applicano considerando tutte le unità immobiliari comprese nel Supercondominio.

La figura del rappresentante è colui che viene nominato – per i supercondomini più complessi causa la presenza di numerosi partecipanti – da ciascun condominio per rappresentare la propria volontà assembleare nell’assemblea del Supercondominio e successivamente riferire le decisioni all’amministratore del condominio (e quindi all’assemblea).

Si tratta di un mandatario che: 1) non svolge le funzioni dell’amministratore del Condominio (pur potendo anche coincidere con lo stesso), 2) è sprovvisto di autonomi poteri decisori dovendo riportare unicamente quella che è la volontà dell’assemblea condominiale che lo ha incaricato.

Egli viene delegato per legge limitatamente alle assemblee del supercondominio che hanno ad oggetto la gestione delle parti comuni e la nomina dell’amministratore. Oltre tale ambito restano valide le regole generali sul funzionamento dell’assemblea e la partecipazione di tutti i comproprietari che costituiscono il supercondominio.

Il rappresentante non ha altri poteri e tanto meno quello di impugnare le delibere delle assemblee del supercondominio (a meno di essere munito di specifica procura in tal senso da parte del condominio).

Ne consegue che, diversamente da quanto sancito dalle pronunce di merito che precedono, legittimato ad impugnare la delibera dell’assemblea del supercondominio (adottate per il tramite dei rappresentanti) è ogni singolo condomino    

Purtuttavia, detta impugnazione è comunque sottoposta ai criteri ordinari di cui all’art.1137 cc e pertanto l’impugnazione è possibile ove il rappresentante sia stato assente, dissenziente o astenuto mentre rimarrà preclusa ove lo stesso abbia votato favorevolmente all’approvazione.

Quanto sopra al netto del fatto che il rappresentante del condominio abbia manifestato nell’ assemblea del Supercondominio una volontà contraria a quella del condominio rappresentato (e di cui è mandatario), situazione che troverà soluzione e tutela per i condomini nell’ambito delle regole generali sul mandato e vizio di delega.

Pertanto, continua la Suprema Corte, la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che Tizio non avesse legittimazione ad impugnare la delibera del supercondominio in quanto tale potere spettasse ai rappresentanti, il che non è, ma al contempo Tizio non poteva impugnare detta delibera poiché la stessa era stata assunta con il voto favorevole del rappresentante comune

Rileva pertanto la Cassazione il principio secondo il quale: “la decisione assunta dall’assemblea dei rappresentanti del condominii di un supercondominio, ai sensi del terzo e quarto comma dell’art,67 disp.att.cc, può essere impugnata da ogni condomino, se il rappresentante sia stato assente, dissenziente, o astenuto, comportando tali norme l’obbligo della nomina del rappresentante per l’esercizio dei diritti amministrativi in materia di gestione ordinaria delle parti comuni e di nomina dell’amministratore, mediante manifestazione di voto della volontà unitaria formatasi nel rispettivo condominio, e non anche per l’esercizio della tutela processuale. Allorchè, invece, il rappresentante di condominio abbia contribuito col suo voto favorevole all’approvazione della decisione assunta dall’assemblea dei rappresentanti, contravvenendo alla volontà della compagine rappresentata, la tutela dei rispettivi condomini, attenendo ad un vizio di delega o ad una carenza del potere di rappresentanza, trova attuazione secondo le regole generali sul mandato”   

La Corte pertanto rigetta il ricorso

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