Adempimento delle obbligazioni ai tempi del Covid-19: come comportarsi?

Commento ad art. 3, comma 6-bis, D.L. 6/2020 (conv. in L. n. 20/2020) introdotto dall’art. 91 D.L. n. 18/2020

Il D.L. n. 18/2020 all’art. 91 (Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici) dispone: “All’articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, e’ inserito il seguente: “6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto e’ sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.“.

Stante la situazione di emergenza di salute, sociale ed economica derivante dal Covid-19, devo continuare – ad esempio – a versare il prezzo come se dette emergenze non esistessero?

Diamo qui un breve cenno all’argomento di estrema attualità, rimandando gli approfondimenti a prossime nostre pubblicazioni e richiamando, però, subito l’attenzione sulsempre(il Giudice deve ricercare d’ufficio le prove o solo valutare d’ufficio quanto risulta nel fascicolo indipendentemente da richieste della parte?) e sullaresponsabilità del debitore (intesa sia quale colpa che quale danno).

L’argomento interessa le parti contrattuali ma, per una serie di ragioni che vedremo successivamente, si possono intendere tutte le obbligazioni non solo le contrattuali.

L’emergenza Covid e le normative promulgate possono far scattare le ipotesi di forza maggiore e, quindi, di impossibilità sopravvenute.

Per i “non addetti ai lavori” precisiamo subito che diversa dall’impossibilità è la mera difficoltà nell’adempimento che non esenta il debitore dalle sue responsabilità. Difficoltà il cui metro è rappresentato dallo sforzo diligente che deve fare il debitore.

La formulazione della norma pone il problema se la mancanza di responsabilità del debitore dipenda da: a) la vigenza di per loro delle norme emanate per contenere il Covid o b) dal rispetto delle stesse da parte del debitore. La letteralità della norma sembrerebbe propendere per quest’ultima  ma i problemi di prova in giudizio, di valutazione delle stesse, sarebbero gravosi e penalizzanti per il debitore.

Oltretutto per come formulata la norma ben si può dire sia una di quelle clausole generali cui bisogna dare concretezza caso per caso. Proprio come la correttezza e buona fede (oggettiva) degli artt. 1175 e 1375 c.c. (soprattutto quali principi solidaristici ex art. 2 Cost.), che – anzi – ben si deve tener presente per la reciproca integrazione col comma 6 bis per la soluzione del caso concreto.

I doveri di solidarietà, cooperazione, informazione, salvaguardia dell’interesse altrui fino ai limiti del – notissimo – apprezzabile sacrificio possono, o  meglio debbono, essere valutati insieme al comma 6 bis per ri-determinare l’equilibrio contrattuale senza che il creditore o il debitore, attenendosi al solo dato letterale del contratto (o dell’obbligazione), se ne avvantaggi ingiustamente.

Mai come in questo periodo da dopo la seconda guerra mondiale si parla di solidarietà, nell’Unione Europea, tra stati, settori dello stato, categorie di lavoratori, singole persone.

In buona sostanza per rispondere alla domanda se, in questa situazione di pandemico sconvolgimento anche dell’economia, quel dato prezzo del contratto d’affitto d’azienda, della locazione, del leasing, della compravendita, se la consegna di quel determinato quantitativo di beni o di quel bene specifico è “giusto” (= deve essere corrisposto) oggi in tutto o in parte, dipende dalla valutazione di singoli fattori che sono propri di ogni singolo caso,  sia in relazione ai vincoli posti dalle normative emanate per il Covid (chiusura o limitazione funzionalità uffici, sospensione trasporti, divieto di spostamento da comune a comune, etc), sia in relazione alle peculiarità di ogni singolo contratto e sia in relazione agli effetti economici del “combinato disposto” normative Covid/situazione del proprio settore d’affari che si realizzano in concreto nelle rispettive sfere patrimoniali.

Comunque, ben può prevedersi che  pochi saranno i casi in cui non avrà incidenza la situazione di emergenza e quindi la norma in esame.

Se, ad esempio, l’azienda è oggi ferma nella produttività, da un lato, si può opporre al creditore dell’affitto d’azienda o della locazione degli immobili la mancanza di introiti per rispetto della normativa Covid ma, dall’altro, il proprietario/creditore opporrà che bisogna far riferimento agli incassi dei mesi precedenti al Covid e casomai la sospensione/riduzione dei canoni/prezzo deve essere discussa per i mesi futuri, anche perché contando su quei denari si era impegnato con la società X (magari non italiana ove l’effetto Covid è diverso) nell’acquisto/godimento  di Y.

In buona sostanza, la “linea guida” per chi è tenuto ad adempiere potrebbe dirsi, molto pragmaticamente: il tipo e quantità di obbligo che avevo assunto era in ragione anche della mia capacità produttiva, oggi questa capacità è mutata quindi deve mutare in tutto o in parte l’obbligazione.  Ribadendo però che l’esame va fatto necessariamente di caso in caso, non solo sulla base degli specifici obblighi contrattuali assunti ma anche in relazione, per ciascuna parte, agli effetti delle “normative Covid” e della situazione del mercato.

Ovviamente in attesa di nuove normative che sicuramente saranno emanate vuoi per precisare il comma 6 bis vuoi per regolare altre situazioni.

Avv. Enrico Perrella

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