Diritto/dovere di visita del genitore non collocatario alla luce dei provvedimenti in materia di Covid-19: le prime pronunce della giurisprudenza di merito

Nota a Ordinanza 11.03.2020 Tribunale di Milano e Ordinanza 26.03.2020 Tribunale di Bari

 

La gestione dei figli in “epoca coronavirus” può rappresentare un problema grave per i genitori separati o divorziati. I Tribunali di merito, che si stanno pronunciando sul punto, sembrano indicare orientamenti contrastanti ma pur sempre ispirati dal “buon senso” del “padre di famiglia”.

Il Tribunale di Milano, prima, e quello di Bari, poi, hanno affrontato due casi analoghi in cui si doveva decidere se sospendere o meno gli incontri tra il padre (con diritti di visita) e il figlio minore, collocato presso la madre residente in diverso Comune rispetto a quello paterno-

Il Tribunale di Milano (Ordinanza 11.03.2020) [1] ha stabilito che le statuizioni delle separazioni e divorzi, compreso il diritto di vista, prevalgono sulle direttive del governo che hanno sancito il distanziamento sociale. Per il Tribunale, infatti:

  • l’art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 8 marzo 2020 n. 11 consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio e, quindi, non limita il alcun modo l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori, cosicché “nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti“;
  • le FAQ della Presidenza del C.D.M. pubblicate lo scorso 10 marzo hanno precisato che gli spostamenti “per raggiungerei figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio“.

Il Tribunale di Bari (Ordinanza 26.03.2020) [2], con un ragionamento diametralmente opposto, ha invece ritenuto che a prevalere debbano essere le “ragioni sanitarie” (a mente dell’art. 16 della Costituzione, ed al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost.), rispetto alle quali il diritto di visita del minore assume una posizione recessiva, anche considerando che lo stesso può essere esercitato “…attraverso lo strumento della videochiamata, o Skype, per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario …“. Per il Tribunale, infatti:

  • gli incontri dei minori con genitori dimorati in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all’ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020“, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini “anche dei minori“;
  • il diritto di visita del minore sarebbe recessivo soprattutto rispetto alla salute pubblica, dal momento che “…non è verificabile, che nel corso del rientro il minore presso il genitore collocatario, se il minore, sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l’abitazione del genitore collocatario“.

Di fronte all’apparente contrasto tra le due pronunce si rendono, tuttavia, necessarie due osservazioni:

  1. l’Ordinanza 11.03.2020 del Tribunale di Milano è stata pronunciata in epoca anteriore rispetto all’emanazione dei D.P.C.M. 21.03.2020 e D.P.C.M. 22.03.2020, dai contenuti maggiormente restrittivi rispetto al precedente D.P.C.M. 11.03.2020;
  2. in entrambi i casi i Tribunali hanno accolto la posizione del genitore con diritto/dovere di visita (che in un caso chiedeva di proseguire gli incontri e nell’altro chiedeva, invece, di sospenderli), con la conseguenza che, in realtà, oltre ad una diversa interpretazione del dettato normativo  con riferimento al rapporto tra diritto di visita del minore e salute pubblica, entrambi i Giudici hanno preso in considerazione anche la volontà del genitore nella gestione del diritto in questione, come espressione sia dell’autodeterminazione sia dell’esplicazione della responsabilità genitoriale di fronte al rischio concreto di esporre il figlio ad un possibile contagio.

In conclusione, la tendenza della giurisprudenza di merito, alla luce dei nuovi e più stringenti decreti adottati dal Governo per l’emergenza “Coronavirus”, sembra essere quella di ritenere preminente la tutela della salute pubblica (comprensiva anche della salute del minore) rispetto al diritto di visita minore-genitore non collocatario. Ad ogni modo, come spesso accade nei Tribunali di merito e in particolare nelle attuali condizioni straordinarie, a prevalere è il “buon senso del caso concreto”, nel quale di dovrà valutare, di volta in volta, il rischio effettivo al quale verrebbe esposto il minore e la cittadinanza, valutando:

  • le distanze da percorrere;
  • la frequenza degli incontri;
  • l’effettiva possibilità di sostituire, o meno, l’incontro fisico con quello via Skype o altra tecnologia affine;
  • il numero di persone che verrebbero coinvolte, sia direttamente che indirettamente, nel corso delle visite.

Avv. Enrico Perrella

Avv. Elisa Calcagni

 

[1] http://www.dirittoegiustizia.it/sezione/9/Famiglia.html

[2] Ut supra

http://www.guidovitabile.com/cpk