Assegno divorzile: Cass. Civile, sez. I, ord. nn. 3661/2020 e 3662/2020 sulla “responsabilità individuale” e sul “contributo alla vita matrimoniale” del richiedente
Con queste due ordinanze del 13.02.2020, la Cassazione ritorna sui criteri interpretativi dell’assegno di divorzio per mettere l’accento sulla “responsabilità individuale” e sul “contributo alla vita matrimoniale” dell’ex coniuge richiedente.
La prima pronuncia (n. 3661) trae origine dalla sentenza n. 3363/2016 Corte di Appello di Roma che aveva ridotto l’assegno di divorzio (da € 4.000 a € 1.500), tenendo come indice di riferimento le condizioni al momento della separazione, ma considerando anche, da un lato, che l’ex marito era andato in pensione e, dall’altro, che l’ex moglie, dopo la separazione, non aveva mai cercato un impiego e aveva ereditato prima dalla madre e poi dal padre.
La seconda pronuncia (n. 3662) trae origine dalla sentenza del 29 giugno 2017 Corte di Appello di Trieste, che in parziale riforma della statuizione di primo grado, riduceva l’importo dell’assegno di divorzio posto a carico dell’ex marito (a € 500 mensili) “in considerazione delle complessive capacità patrimoniali che i coniugi hanno“.
In entrambi i casi, la Suprema Corte pone l’accento sui nuovi criteri enucleati dalle SS.UU. n. 18287/2018, per evidenziarne il ruolo complementare rispetto a quello, più noto, della “inadeguatezza dei mezzi economici”.
Nel primo caso (n. 3661) la Corte rigetta il ricorso dell’ex moglie e pone l’accento sul principio di “responsabilità individuale” dell’ex coniuge richiedente, ritenendo che, sebbene l’ex moglie si trovasse in una condizione economica di “debolezza” rispetto al marito, in quanto la stessa aveva lasciato il lavoro e gli studi universitari al momento della nascita del figlio e in ragione di un’organizzazione della vita familiare concordata tra le parti, tuttavia la stessa nulla avesse fatto per valorizzare le proprie potenzialità professionali. Infatti, la Corte ribadisce come “…non si può che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l’ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro, riversando sul coniuge più abbiente, l’esito della fine della vita matrimoniale.“.
Nel secondo caso (n. 3662) la Corte accoglie il ricorso dell’ex marito e pone l’accento sul “contributo fornito dal richiedente alla vita matrimoniale”. Infatti, la Corte cassa il ragionamento del giudice d’appello, il quale si era limitato ad effettuare un confronto tra i redditi degli ex coniugi senza “…accertare rigorosamente le cause di una simile situazione alla luce dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, verificando in particolare se la sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio…”.
In conclusione, oggi, alla luce dei nuovi criteri, la strada verso il riconoscimento dell’assegno di divorzio richiede un impianto probatorio volto a dimostrare: a) non solo l’inadeguatezza dei mezzi economici, ma anche b) il fatto che la causa di detta eventuale sperequazione sia stata determinata dal maggior contributo prestato all’interno della vita matrimoniale/familiare da parte del richiedente con rinuncia alle proprie aspettative personali e professionali; c) una condotta, post separazione personale, comunque diligente, al fine di rimediare o almeno limitare detta sperequazione per contribuire fattivamente alle proprie risorse ed a quelle della famiglia (principio di responsabilità individuale).
Da tali parametri, se sussistenti ed in rapporto alle condizioni del coniuge obbligato, deriverà anche la quantificazione giudiziale dell’assegno divorzile.
Avv. Enrico Perrella
Avv. Elisa Calcagni