Chiarimenti sulla proroga di ulteriori 15 giorni della validità della copertura assicurativa nella RC Auto

Il D.L. n. 18/2020 (“Cura Italia”) all’art. 125, comma 2, prevede che: “Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all’articolo 170-bis comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l’impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.”.

Dunque, per tutte le polizze RCA, in scadenza nel periodo ricompreso tra il 18 marzo ed il 31 luglio 2020, viene estesa l’operatività di ulteriori 15 giorni dalla scadenza della copertura assicurativa per un totale di 30 giorni (prima del Decreto Cura Italia, tale operatività era di soli 15 giorni dalla scadenza).

Alla luce di questa importante novità introdotta dal Decreto “Cura Italia” nell’ambito delle polizze RCA è d’obbligo una precisazione, ovvero l’estensione della cd “copertura”  della polizza RCA non deve essere confusa con un allungamento temporale della durata del contratto assicurativo, che infatti non muta!

Nel concreto, una polizza RCA in scadenza ad esempio il 1° maggio 2020 scadrà sempre il 1° maggio 2020. Qualora, però, l’assicurato incorra in un sinistro stradale medio tempore il 24 maggio (e non abbia ancora rinnovato la polizza), in forza della novità introdotta dal Decreto Legge 18/2020 (estensione copertura 15+15 giorni), beneficerà della copertura della vecchia polizza, purché rinnovi la stessa polizza entro i 30 giorni (nell’esempio, entro il 31 maggio). Polizza che, riferito all’esempio, avrà comunque scadenza sempre al 1° maggio.

Difatti, se non provvedesse al rinnovo entro i 30 giorni (15+15), l’assicurato non potrebbe beneficiare della copertura della vecchia polizza.

 

Avv. Matteo Giovine

Avv. Enrico Perrella

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