Superamento dei limiti di cui al DPCM 15.12.1997 e intollerabilità delle immissioni

La violazione dei valori di legge in materia di emissioni acustiche integra automatica violazione dell’articolo 844 c.c. in materia di immissioni (ma non vale il contrario)

 

Corte di Cassazione Ord. n. 5074 del 26.2.2024

Un soggetto acquirente di un immobile citava in giudizio il costruttore per i gravi vizi della cosa venduta correlati alla mancata insonorizzazione dei beni acquistati

Si costituiva il costruttore negando l’esistenza dei vizi medesimi e che, comunque, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 88/2009 (Legge Comunitaria per l’anno 2010) la normativa di cui al DPCM 5.12.1997 potesse utilmente trovare applicazione

Il Tribunale di Brescia, espletata prova testi e CTU, da cui emergeva il superamento dei limiti soglia di cui al DPCM del 1997, accoglieva sul punto la domanda, con statuizione confermata, salvo riduzione dell’ammontare, dalla Corte di Appello della medesima città.

Il costruttore proponeva ricorso in Cassazione per quattro motivi, di cui il primo afferente alla non applicabilità del DPCM, norma programmatica ed a tutela della quiete pubblica, nei rapporti tra privati, dovendo la tollerabilità delle immissioni essere accertata in concreto fuori dal richiamo a tale Decreto.

La questione se la tollerabilità delle immissioni debba essere valutata con mero riferimento alla norma del 1997, nel senso che l’antinomia superamento/mancato superamento dei valori ivi previsti costituisca lo strumento unico per valutare la tollerabilità è questione dibattuta.

Parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che la tollerabilità dell’articolo 844 e la normativa del 1997, ponendosi su piani prescrittivi difformi, costituiscano mondi a parte, nel senso che il superamento dei valori non implica prova della non tollerabilità, e, correlativamente, il mancato superamento non la escluda.

La giurisprudenza di merito maggioritaria, per contro, probabilmente in un’ottica di semplificazione e uniformità decisionale ha costantemente ritenuto che il superamento dei valori implichi la violazione e, correlativamente, il mancato superamento la escluda (in tal senso da sempre il Tribunale di Roma)

Altro orientamento, per contro, ha ritenuto che, mentre il superamento dei valori implica intollerabilità delle immissioni acustiche, il rispetto degli stessi non faccia venir meno il potere del Giudice di accertare, con  mezzi diversi dalla C.T.U. percipiente, l’eventuale intollerabilità delle immissioni.

Tale essendo la variegata pluralità degli orientamenti, la costruttrice ricorrente, come detto, faceva riferimento alla tesi dell’assoluta estraneità dei parametri normativi, nel senso che la pur rilevata violazione dei limiti di cui al DPCM del 1997 non implicasse intollerabilità delle immissioni con correlativa responsabilità del costruttore.

La decisione della Suprema Corte è andata in senso radicalmente diverso, confermando che la violazione dei parametri di legge implica, automaticamente, intollerabilità delle immissioni, soggiungendo, però, che l’assenza di detta violazione non esclude la possibile intollerabilità.

In tre puntuali ed articolati passaggi motivazionali la Corte così osserva

“Ora, in materia di immissioni, il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz’altro, illecito, in quanto, se le emissioni acustiche superano la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione esse, ove si risolvano in immissioni nell’ambito della proprietà del vicino -ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi – devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, ex art. 844 c.c. e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico”

“Piuttosto, l’eventuale rispetto di dette soglie (evenienza non attinente alla fattispecie) non può fare considerare senz’altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua dei principi di cui all’art. 844 c.c., tenendo presente, fra l’altro, la vicinanza dei luoghi e i possibili effetti dannosi per la salute delle immissioni”.

“Ma ove i limiti-soglia siano superati è integrata in sé la violazione della condizione di normale tollerabilità delle immissioni acustiche, avuto riguardo alla condizione dei luoghi ex art. 844 c.c.”

Netta e radicale la motivazione della Cassazione, che, peraltro, fa ampio riferimento a precedenti in termini ma che, per la prima volta, enuncia in termini così assertivi sia che il superamento dei limiti costituisce ontologicamente violazione della norma in materia di immissioni sia che, correlativamente, il Giudice di merito non può adagiarsi sul mancato superamento per escludere, senza procedere ad un’istruttoria completa, l’esistenza di immissioni intollerabili

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