Il perimetro dei poteri del CTU nella sua indagine e le eventuali nullità – S.U. n. 3086 del 1° febbraio 2022

Prendendo spunto da una fattispecie di natura contabile-bancaria, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha ricostruito il perimetro dei poteri d’indagine del CTU, da un lato risolvendo i contrasti giurisprudenziali stratificatisi negli anni, dall’altro lato tenendo conto degli aspetti preclusivi previsti dalle cadenze istruttorie del codice di rito.

In passato (Cass. Civ., Sez. Un. n. 9522/1996), si era soliti distinguere tra la consulenza deducente e consulenza di tipo percipiente.

La prima, di natura valutativa, si delineava nel caso in cui l’ausiliario forniva al giudice una mera lettura scientifica dei fatti già dedotti, provati ed allegati dalle parti.

La seconda, al contrario, portava proprio all’accertamento di taluni fatti che, senza le necessarie competenze tecniche, non sarebbero mai emersi nel corso del giudizio.

Va da sé che, vista la natura maggiormente incisiva della seconda tipologia, la consulenza deducente era pacificamente ritenuta sempre ammissibile.

Invece, quella percipiente poteva eventualmente intervenire solo qualora era lo stesso Giudice che – esplicitamente o implicitamente – necessitasse dell’accertamento del fatto (e del nesso causale) non altrimenti provabile.

Con la recentissima sentenza in parola, tanto articolata quanto esaustiva, a distanza di 25 anni le Sezioni Unite sono intervenute nuovamente per perimetrare i poteri riconosciuti al CTU, dettando una linea interpretativa ben più chiara rispetto a quelle sin ora vigenti, con lo scopo non solo di delineare l’istituto e le funzioni correlate, ma spingendosi perfino a tracciarne gli aspetti più sostanziali utili per un corretto utilizzo.

La nuova e risolutiva posizione della Suprema Corte si cristallizza nei seguenti cinque principi di diritto (pt. 41 della motivazione) che, prima facie, non lasciano presagire ulteriori spazi di incertezza:

  1. In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all’oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d’ufficio“;
  2. In materia di consulenza tecnica d’ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio“;
  3. In materia di esame contabile ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni“;
  4. In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso“;
  5. In materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d’ufficio o, in difetto, di motivo impugnazione da farsi a valere ai sensi dell’art. 161 c.p.c.“.

In sintesi, la Corte ha stabilito che salvo i fatti principali – la cui deduzione e prova resta ad esclusivo dovere delle parti – nei limiti delle indagini commesse, e nell’assoluto rispetto del principio del contraddittorio, il CTU può accertare tutti i fatti il cui accertamento si rende necessario, perfino richiedendo ed acquisendo tutti i documenti utili a tal fine e ancora non prodotti in giudizio.

Potere d’indagine peritale che si fa ancora più esteso nel caso della CTU contabile, data la naturale interconnessione tra le scritture contabili stesse, fino a concedere al CTU di intervenire anche sui documenti tesi a provare i fatti principali addotti.

A far da contraltare all’ampio potere concesso, tuttavia, nel caso in cui il CTU travalichi i nuovi limiti tracciati vi è la conseguenza processuale della nullità.

A seconda delle violazioni perpetrate riferibili ai fatti principali dedotti dalle parti o a fatti diversi, le SS. UU. hanno stabilito che si potrà incorrere:
a) o in una nullità relativa dell’elaborato peritale, eventualità che nel diritto processuale civile costituisce la regola, di solito sanabile, ed è lo stesso Legislatore che appresta i criteri per individuare i soggetti legittimati a sollevare l’eccezione, nonché i modi ed i termini entro cui farlo (generalmente la prima istanza o difesa successiva);
b) ovvero, nelle ipotesi peggiori, in una nullità assoluta, insanabile e sempre rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

La Suprema Corte, per concludere, ha voluto dare maggior “lustro” alla figura dell’ausiliario e confezionare una nuova dimensione per la CTU, la quale, nonostante i seri rischi in cui possa incorrere, dovrebbe rendersi apprezzabile per quella continua tensione verso la ricerca di una verità processuale “giusta”, scevra (per quanto possibile) da formalismi che soccombono dinanzi alla sostanza.

Uno strumento, in ogni caso, rimesso al servizio della Giustizia ben prima che a vantaggio delle parti in causa e dei loro interessi.

 

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