Novità per il pignoramento mobiliare presso terzi: riforma dell’art 543 c.p.c. e nuovo foro competente per le Pubbliche Amministrazioni

A partire dal 22 giugno 2022 è entrata in vigore la Legge Delega n. 206/2021, con l’obiettivo dichiarato di rendere più efficiente il processo civile, con due importanti novità per quanto attiene i procedimenti esecutivi mobiliari: da una parte, viene riformato l’art. 543 c.p.c., al quale vengono aggiunti due nuovi commi; dall’altra, cambia il foro competente nel caso in cui debitore pignorato sia una Pubblica Amministrazione.


La riforma dell’art. 543 c.p.c.

Dal 22 giugno il Codice prevede un onere in più per il Creditore procedente: l’obbligo di notificare a debitore e ai terzi pignorati un avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di R.G. assunto dal procedimento.

Questo il testo dei due nuovi commi introdotti dalla riforma :

Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento”.

Il primo comma, dunque, introduce questo nuovo incombente in capo al creditore, con la notifica dell’avviso e suo consequenziale deposito nel fascicolo entro e non oltre la data d’udienza indicata nell’atto di pignoramento (e poco importa che, nella maggioranza dei casi, tale data venga differita d’ufficio per il ben noto “sovraccarico di ruolo”).

Va segnalato, in quanto elemento centrale, che la data è quella di udienza, il che impone, ragionevolmente di postergare il termine della data rispetto al minimo di legge previsto dall’articolo 501 c.p.c. in quanto richiamato dall’articolo 543 (in concreto, dieci giorni).

Questo, infatti, tenuto conto che il creditore procedente dovrà consegnare l’atto all’Ufficiale Giudiziario, attendere la comunicazione di disponibilità al ritiro, iscrivere il pignoramento, attendere la formazione del fascicolo da parte del cancelliere, notificare il numero di ruolo ai terzi ed al debitore, depositare la notifica.

Decisamente tanti adempimenti per gestire tutto in termini brevi.

La sanzione prevista per il mancato adempimento può da un lato considerarsi assolutamente gravatoria, dall’altro può costituire, in casi limite, un vantaggio per lo stesso creditore.

Se infatti è prevista l’inefficacia del pignoramento in caso di mancata notifica e/o mancato deposito nei termini stabiliti, è vero anche che, nel caso di più terzi pignorati, il creditore può “scegliere” a chi notificare.

Si tratta ovviamente del caso in cui, dichiarazioni dei terzi ex art 547 c.p.c. alla mano, ci si trovi di fronte alla più rosea delle previsioni: uno o più terzi vincolano le somme e risultano capienti rispetto a quanto richiesto.

Quando si tratti, quindi, di scegliere a quale terzo rivolgersi, per liberare i terzi pignorati superflui basterà una semplice “omissione” da parte del creditore.

Il comma successivo, infatti, prevede che l’inefficacia del pignoramento si produca solo nei confronti dei terzi nei confronti dei quali non si sia proceduto con la notifica dell’avviso.

Questa idilliaca situazione è, nella prassi, decisamente infrequente, ragion per cui molte voci critiche si sono sollevate nei confronti di questo nuovo adempimento richiesto, soprattutto per contestarne l’opportunità.

Chi è pratico di esecuzioni, infatti, ben conosce le difficoltà che spesso comporta la stessa notifica dell’atto di pignoramento, soprattutto nel caso in cui il debitore sia di difficile reperibilità, rendendo necessario a volte ricorrere alla notifica ex art 143 c.p.c. ed al suo lungo iter di perfezionamento. 

Ricordiamo infatti che nel caso in cui si rendesse necessario procedere con la rinnovazione della notifica, che sia al terzo o al più probabile debitore, il creditore spesso è costretto a procedere con l’iscrizione a ruolo, anche senza conoscere l’esito della dichiarazione del terzo, per poi procedere con la rinnovazione della notifica, con conseguente incremento delle spese senza tuttavia la certezza del recupero, anche solo parziale.

Vi è poi la possibilità che lo stesso Ufficiale Giudiziario, contravvenendo al monito del quarto comma dello stesso art 543 c.p.c., consegni con ampio ritardo l’atto al creditore, superando quindi i termini per gli adempimenti.   

Con la modifica apportata al rito, sarà dunque necessario – come detto – indicare date di citazione più dilungate nel tempo, per avere il tempo di portare a termine tutti gli (eventuali) ulteriori adempimenti necessari per arrivare, con una parvenza di serenità, all’udienza di dichiarazione del terzo.

Quanto non è tuttora chiaro, e solo la prassi giurisprudenziale potrà dare risposte univoche, è cosa possa o debba accadere in caso di mancata notifica ad un terzo pignorato tra i vari destinatari dell’atto.

È noto che, in questo caso, il creditore procedente, iscritta la causa, ha l’onere di rinnovare la notifica del pignoramento prima dell’udienza vocata, a pena di inesistenza del pignoramento stesso.

Quello che non è chiaro è se il creditore possa, nel medesimo atto, rinnovare la notifica del pignoramento e significare contestualmente il numero di ruolo e il Giudice (e anche la data di udienza, ai fini della tempestività della dichiarazione) o, per contro, sia necessario dapprima notificare nuovamente l’atto e, solo dopo, procedere alla comunicazione prevista.

Spetterà alla giurisprudenza di merito elaborare soluzioni che si sperano omogenee e condivise in tutti i Tribunali.

 

Il foro delle Pubbliche Amministrazioni

La riforma ha colpito anche il primo comma dell’art 26 bis c.p.c., con un cambio radicale di competenza nel caso in cui una Pubblica Amministrazione ricopra il ruolo di debitore.

Il testo previgente individuava in tali casi il Foro competente sulla base della residenza, domicilio, dimora o sede del terzo pignorato, come, del resto, avveniva per tutte le procedure presso terzi sotto la vigenza dell’articolo 26 c.p.c. nel testo antecedente l’introduzione della novella.

Il nuovo primo comma dell’art 26 bis c.p.c. prevede invece che competente sia il Giudice del luogo in cui ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha residenza, domicilio, dimora o sede il creditore.

Chiaro l’intento del Legislatore nel caso in esame: centralizzare le procedure esecutive contro la Pubblica Amministrazioni, onde evitare che, anche qui, si verificasse la possibile moltiplicazione dei fori, anche se, in concreto, essendo il terzo pignorato la Banca d’Italia, il risultato era che dette procedure venivano quasi tutte a gravare sul Tribunale di Roma.

La riforma invece, prevedendo un riparto più omogeneo, delocalizzerà in modo ragguardevole le numerose procedure nei confronti della P.A., con buona pace delle Amministrazioni e degli Istituti terzi pignorati.

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