Libertà di stabilimento e legge applicabile alle società nell’Unione europea

L’art. 25, comma 1, legge n. 218/1995 (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”) prevede che le società siano disciplinate “dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti”.

L’ultima parte della disposizione è compatibile con i princìpi europei sulla libertà di stabilimento delle società?

Se lo è recentemente chiesto la Corte di Cassazione, la quale ha investito della questione la Corte di giustizia dell’Unione europea.

L’Avv. Paolo Tullio offre una risposta al quesito nell’articolo appena pubblicato sull’ultimo numero di Luiss Law Review (2/2022).

Il testo è liberamente consultabile qui:

lawreview.luiss.it/files/2016/09/Libert%C3%A0-di-stabilimento-e-legge-applicabile-alle-societ%C3%A0-nell-Unione-europea.pdf

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