Osservazioni sull’art. 83 del D. L. n. 18/2020 “Cura Italia” in merito alla sospensione dei termini nei procedimenti civili

L’articolo 83 del D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia”, entrato in vigore il 17.03.2020, introduce una sospensione generalizzata dei termini processuali e dei termini sostanziali correlati, salvo alcune eccezioni, e tratteggia anche un modello di processo futuro altamente telematico.

 

LA NORMA

L’articolo 83 del D.L. 18/2020 regolamenta, in maniera decisamente più organica e meglio strutturata, la sospensione dei termini e delle udienze correlate all’emergenza sanitaria, superando molte delle criticità correlate al pregresso D.L. 11/2020 dello scorso 8 marzo che viene infatti gentilmente rottamato.

In particolare, ai procedimenti civili, ivi compresi i procedimenti di ADR, compresa mediazione e negoziazione assistita, sono dedicati i commi 1, 2, 3, da 5 a 8, 10, 11 e 20 dell’articolo, essendo gli altri esclusivamente rivolti al procedimento penale, ivi compresa l’esecuzione, salvo il comma 19 che riguarda il Consiglio Direttivo della Cassazione e il comma 21 che estende l’articolo alla giustizia militare ed a quella tributaria in quanto compatibili.

I singoli commi e le statuizioni di maggior impatto

Il primo comma del decreto prevede il rinvio di tutte le udienze civili e penali da tenersi entro il 15 aprile a data successiva, spettando ovviamente al magistrato assegnatario disporre detto rinvio, anche se, come si vedrà esaminando il secondo comma, la data del 15 aprile deve ritenersi superata nel caso di udienze con termini a ritroso, salvo quanto previsto dal terzo coma.

In tutti i casi spetterà al Magistrato assegnatario comunicare con mezzi telematici la nuova udienza.

Il secondo comma, correlativamente, dispone la sospensione dei termini nei procedimenti, con l’eccezione anche qui di quanto statuito dal terzo comma, ma, rispetto alla malferma scrittura del predecessore, da un lato chiarisce che detta sospensione si estende anche ai termini impugnatori ed a quelli relativi alla proposizione di domanda giudiziale, correlativamente prevedendo, ai sensi del comma ottavo, che, qualora solo la proposizione della domanda precluda una prescrizione o una decadenza (si pensi ad un azione di rivendicazione contro usucapione, ad un’azione revocatoria, ad un indebito locatizio, ad un’impugnazione di delibera), i relativi termini di decadenza o prescrizione sono sospesi.

La norma supera pertanto chiaramente il dubbio interpretativo se i termini fossero sospesi anche per quei processi che non fossero ancora iniziati, in primis l’opposizione a Decreto Ingiuntivo, che allignava nel vecchio Decreto Legge e, analogamente, chiarisce anche che tale sospensione si applica anche ai termini a ritroso, questione completamente dimenticata nella prima stesura (e fonte di forte dibattito nella stessa magistratura), chiarendo che nel caso di termini a ritroso deve essere differita l’udienza, con fissazione quantomeno implicita di nuovi termini.

Va segnalato, en passant, che tale principio è stato completamente dimenticato nei procedimenti amministrativi dove il dubbio permane.

Il terzo comma elenca una serie di eccezioni in sede civile, sostanzialmente analoghe a quelle del D.L. 11/2020, e quindi procedimenti di competenza del Tribunale dei Minorenni relativi a minori, cause in materia alimentare (da intendersi ragionevolmente compresi gli obblighi di mantenimento derivanti da cessazione del matrimonio o separazione), procedimenti cautelari in somma urgenza, poiché relativi a diritti fondamentali della persona (qui si può porre la questione per il danno temuto ove sia dedotto un rischio per la salute), cause in materia di amministrazione di sostegno o equiparabili qualora vi sia una indifferibilità non ovviabile con l’adozione di provvedimenti provvisori, convalida di espulsioni, TSO, ordini di protezione, sospensive avverso decisioni del Tribunale o della Corte di Appello o procedimenti dichiarati urgenti dal Presidente del Collegio, se collegiali, o dal G.U., se monocratici.

Sorprende la permanenza delle sospensive tra i provvedimenti automaticamente urgenti ove si tenga conto che la mancata decorrenza dei termini, collegata alla limitazione dell’accesso per i soli atti urgenti, rende assai improbabile l’esecuzione di un atto di pignoramento e il correlativo pericolo.

Il quinto comma prevede la possibilità immediata per i capi degli uffici di disporre la limitazione dell’accesso agli uffici giudiziari, la chiusura degli uffici non essenziali, la trattazione telematica o a porte chiuse delle udienze da remoto, secondo le modalità previste dal settimo comma, mentre il sesto comma indica le modalità procedimentali per l’organizzazione degli uffici dopo il 15 aprile.

Veniamo, quindi, al settimo comma che costituisce il fulcro dell’organizzazione post-emergenziale degli uffici e che, ragionevolmente, si imporrà per alcuni aspetti come format processuale ordinario quando l’emergenza sarà definitivamente rientrata.

Detto comma prevede la possibilità di regolamentare l’accesso agli uffici giudiziari, consentendo l’accesso solo per ragioni di urgenza (lett. a) con contingentamento degli orari di apertura e ove del caso chiusura degli uffici (lett. b) e la prenotazione dei servizi in via telematica, onde evitare l’assembramento (lett. c).

La lettera d) si occupa di disporre la sempre auspicabile creazione di linee guida vincolanti,la lettera e) di prevedere la possibilità disporre la trattazione delle udienze a porte chiuse (rammentando che ai sensi dell’articolo 84 c.p.c. l’udienza civile di trattazione non è mai pubblica), mentre la lettera g) autorizza i capi degli uffici a disporre il rinvio della trattazione ad oltre il 30 giugno 2020.

Di particolare importanza, specie per il futuro, quanto previsto alle lettere f) e h) del comma 7.

La lettera f) prevede che in caso di udienza cui debbano presenziare le parti e i difensori e non altri soggetti (ragionevolmente i testi, laddove appare incomprensibile la mancata indicazione del CTU) il Giudice possa con proprio provvedimento comunicare giorno e ora del collegamento telematico da realizzarsi conformemente ai modelli che dovrà regolamentare e individuare con proprio atto amministrativo il Direttore dei Servizi informativi del Ministero della Giustizia. All’udienza telematica il Giudice provvederà ad identificare i difensori e le parti e la libera volontà di queste, c’è da supporre rispetto all’interrogatorio libero o formale, anche se l’utilità di un interrogatorio in videoconferenza appare quantomeno dubbia.

La lettera g) prevede, invece, che, allorquando l’udienza necessiti della sola partecipazione degli avvocati (si pensi all’udienza di precisazione delle conclusioni o di discussione, ma anche a quella ammissiva dei mezzi di prova), la stessa possa tenersi senza contatto visivo ma con il solo scambio di note illustrative, non è chiarito se prima o il giorno stesso, e successivo provvedimento riservato del Giudice.

Benché la norma abbia un’utilità, la mancata previsione di un termine antecedente per lo scambio, con il rischio di quale “coup de theatre”, sia esso callidamente previsto ex ante o derivante da un dato oggettivo (si pensi alla richiesta di ammissione di un documento scoperto dopo i termini per fatto non imputabile alla parte), appare augurabile che in sede di conversione venga fissato un termine, sia pure brevissimo, ad esempio 48 ore, per lo scambio preventivo di tali note.

Come detto sopra, il comma ottavo chiarisce che ove l’effetto sostanziale a pena di decadenza o prescrizione possa ottenersi solo tramite la proposizione di un atto giudiziale, anche tale termine è sospeso, laddove il decimo comma statuisce la neutralizzazione del periodo dal 8 marzo al 30 giugno per il computo dell’eccessiva durata del processo ai sensi della C.D. “Legge Pinto”.

L’undicesimo comma stabilisce che sino al 30 giugno in tutti gli uffici dove sia possibile l’iscrizione a ruolo con modalità telematiche, e quindi eccettuati il Giudice di Pace e la Cassazione, tale forma di iscrizione sia l’unica possibile ed autorizzata. Appare ragionevole pensare che tale norma sopravviverà all’emergenza, imponendo l’iscrizione esclusivamente con modalità telematiche, anche se la “digitalizzazione” dei fascicoli di primo grado, spesso nati cartacei, almeno fino alle memorie istruttorie con i documenti allegati, renderà estremamente gravosa la predisposizione di detti fascicoli.

Il ventesimo comma, infine, dispone che la sospensione dei termini si applica anche in materia di negoziazione assistita, mediazione obbligatoria e comunque di risoluzione giudiziale delle controversie, con la relativa proroga dei termini massimi correlati alla condizione che la proposizione di tali procedimenti sia condizione di proponibilità della domanda giudiziale.

Ne deriva che tale sospensione non si applica alle mediazioni volontarie laddove, qualora la proposizione della domanda di mediazione abbia efficacia equipollente alla domanda giudiziale (e si pensi al caso classico dell’articolo 1137 c.c. in materia condominiale) la sospensione del termine si ricava dal combinato disposto dei richiamati commi secondo ed ottavo.

Va infine segnalato che la norma nulla dice dell’arbitrato, ma un semplice ricorso all’interpretazione estensiva (non all’analogia, trattandosi ovviamente di norma eccezionale) fa ritenere che quanto previsto al primo e secondo comma debba intendersi esteso anche a tale istituto.

 

Avv. Francesco Capecci

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