Il ruolo operativo dell’ODV nell’era Covid-19

L’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 ha impattato inevitabilmente sulla vita delle persone e delle imprese; più nello specifico è necessario che l’imprenditore/datore di lavoro adotti tutte le misure idonee a prevenire rischi per la salute dei lavoratori.

Il D.P.C.M. 11 marzo 2020, all’art. 1, ha imposto la sospensione di numerose attività e, allo stesso tempo, la sottoscrizione di protocolli condivisi tra le rappresentanze di imprese e sindacati per l’adozione di specifiche cautele per la gestione del rischio di contagio.

Sulla base di quanto sopra, eventuali carenze nella gestione della “crisi” da parte del datore di lavoro (e dell’organizzazione aziendale in genere) potrebbero favorire il contagio dei lavoratori (o di chi entri in contatto con l’ambiente di lavoro).

La «conseguente» malattia o, nei casi più gravi, il decesso di persone contagiate potrebbero rientrare nelle fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose gravi (art. 590 c.p.) commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni – e malattie – sul lavoro.

E’ dunque fondamentale che l’impresa attraverso il supporto dei suo Dirigenti del RSPP e del Medico Competente si attivi per l’identificazione dei rischi connessi alla salute e sicurezza, per l’individuazione delle misure precauzionali e per la loro messa in opera.

L’Organismo di Vigilanza – che, invece, non ha compiti «gestori» (pena la compromissione della sua autonomia e indipendenza) – ha il dovere di attivarsi concretamente e prontamente per comprendere se:

  1. l’impresa possa proseguire nelle proprie attività (eventualmente previa comunicazione al Prefetto) in seguito agli ultimi provvedimenti restrittivi sulle attività produttive;
  2. l’impresa abbia posto in essere le misure necessarie per prevenire il rischio di contagio riferibile alle attività di impresa (es. se possibile porre in essere l’attività di  smart working per i propri dipendenti);
  3. la società produca o commercializzi prodotti di cui vi sia urgente necessità a causa dell’attuale situazione emergenziale;
  4. la società si sia adeguata alle procedure semplificate previste dal D.L. 9 marzo 2020, n. 14 «Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale».

Alla luce di ciò l’ODV: in primo luogo, è opportuno che si attivi per organizzare una riunione (in video/audio conferenza) con i soggetti apicali dell’impresa per l’aggiornamento constante, in considerazione del continuo mutare della situazione e del susseguirsi di decreti e ordinanze da parte delle Autorità; in secondo luogo, dovrebbe soprattutto nelle strutture complesse verificare l’istituzione di “Comitati di Crisi” in grado di fronteggiare la situazione anche avendo riguardo all’articolazione territoriale dell’impresa e alle sue peculiarità nonché all’evolversi della situazione.

Infine, l’ODV dovrà anche constatare che l’impresa abbia recepito e messo in atto tutte le indicazioni previste dall’ art. 1 c. 1 n. 9 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 con le quali si delineano per l’impresa l’obbligo di sanificazione degli spazi, la chiusura di tutti i reparti eccetto quelli di produzione, l’accesso limitato in azienda ai fornitori ed ai dipendenti e solo con tutte le misure sanitarie necessarie e l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

Dunque, è chiaro come la situazione emergenziale attuale imponga all’ODV un approccio sempre meno “burocratico” e sempre più “concreto”, finalizzato alle assai peculiari e stringenti esigenze attuali dell’impresa.

Avv. Matteo Giovine

Avv. Enrico Perrella

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