Chiarimenti sulla sospensione delle istanze di fallimento alla luce dell’art. 10 del D.L. n. 23/2020

Il D.L. n. 23/2020 (“Decreto Liquidità”), all’art. 10, prevede che i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, presentati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, siano improcedibili, ad eccezione dei casi in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministero.

La suddetta disposizione è una delle conseguenze più significative delle misure d’urgenza prese in materia di crisi d’impresa.

Le uniche istanze che non possono essere dichiarate improcedibili nel periodo di sospensione di cui sopra sono quelle in cui il ricorso è stato presentato dal pubblico ministero ed è accompagnato dalla richiesta di provvedimenti cautelari a tutela del patrimonio o dell’impresa.

E’ evidente l’obiettivo della misura, con la quale si vuole evitare di avvantaggiare condotte di dissipazione di rilevanza anche penale a danno dei creditori, compromettendo anche le esigenze di repressione dei casi più gravi.

La ratio dell’improcedibilità temporanea di tutti gli altri ricorsi, invece, è quella di sostenere gli imprenditori in questo periodo di grandi difficoltà economiche dovute al lockdown, dove tra l’altro ci sarebbe anche il rischio di una dispersione del patrimonio produttivo senza un effettivo beneficio a vantaggio dei creditori (la liquidazione dei beni, infatti, rischierebbe di avvenire in un mercato alterato e dal funzionamento anormale).

La sospensione, inoltre, mira anche ad agevolare il lavoro degli uffici giudiziari, che altrimenti riceverebbero un carico insostenibile di procedure in questo periodo di emergenza totale per le imprese.

Il blocco, in ogni caso, avrà durata temporanea, trascorsa la quale le istanze potranno tornare a essere presentate e per non compromettere la tutela della parità di condizioni tra i creditori. Si prevede che i 4 mesi di “sospensione delle istanze” dei fallimenti saranno sterilizzati nel conteggio dell’anno decorrente dalla cancellazione del Registro imprese e per il conteggio dei termini utili per la presentazione delle revocatorie.

 

            Avv. Matteo Giovine

Avv. Enrico Perrella

 

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