Indebita fruizione del permesso sindacale per motivi personali: legittimo il licenziamento per giusta causa. Nota a Cassazione, Sez. Lavoro, n. 26198/2022
È legittimo il licenziamento per giusta causa nel caso di indebita fruizione del giorno di permesso sindacale, utilizzato per finalità estranee alla previsione di cui all’art. 30 Statuto dei Lavoratori, che riconosce ai componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali delle associazioni di cui all’art. 19 il diritto a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli anzidetti organi.
Questo il principio espresso dalla Sez. Lavoro della Suprema Corte con l’ordinanza n. 26198 del 6 settembre scorso.
La condotta del dipendente che utilizza per scopi personali un permesso previsto dalla legge al fine di tutelare i lavoratori iscritti al proprio sindacato, espletando attività del tutto diverse, è infatti qualificabile in termini di abuso del diritto, venendo in rilievo non la mera assenza dal lavoro ma un comportamento che, per la sua gravità, può determinare il venir meno della fiducia riposta dal datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, denotando l’inclinazione del lavoratore a tenere condotte contrarie a buona fede e correttezza.
Avendo una siffatta condotta rilievo sotto il profilo disciplinare, non è alla stessa applicabile la previsione del contratto collettivo applicato al rapporto che prevede, per le diverse fattispecie di assenza ingiustificata dal lavoro, la sanzione espulsiva del licenziamento solo nei casi di assenze ingiustificate oltre i 5 giorni consecutivi o ripetute per 5 volte in un anno nei giorni seguenti alle festività o alle ferie.
Ai fini della proporzionalità tra l’addebito ed il recesso per giusta causa, il giudice non deve infatti limitarsi a considerare il dato quantitativo, nella specie i giorni di indebita fruizione del permesso, dovendo invece valorizzare tanto gli elementi oggettivi caratterizzanti la condotta esaminata quanto quelli soggettivi, quali l’intensità del dolo e le effettive conseguenze della condotta medesima.