La retribuibilità dei tempi di vestizione e di svestizione degli infermieri – Nota a Cass., Sez. Lav., Ord. n. 8323/2020

Con la recentissima ordinanza n. 8323 del 7 maggio 2020, la Sez. Lavoro della Suprema Corte di Cassazione (Presidente Torrice, Cons. Rel. Leo) ha confermato quello che, oramai, è un orientamento pressoché univoco in tema di retribuibilità del c.d. “tempo tuta”.

La vicenda riguarda un gruppo di infermieri dipendenti di un’Azienda Sanitaria Locale che avevano adìto le vie legali per vedersi ricomprendere nell’orario di lavoro – e, quindi, che fosse retribuito – il tempo necessario per indossare e dismettere la divisa, all’inizio ed alla fine del turno, all’interno dei locali della AUSL.

La domanda degli infermieri veniva rigettata in primo grado, mentre la Corte di appello di L’Aquila riformava la decisione del Giudice di Prime Cure, statuendo che gli stessi avessero diritto a farsi retribuire – nei limiti della prescrizione quinquennale – il tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa,  poiché costituente un vero e proprio “tempo di lavoro”.

Ebbene, secondo la S.C., la Corte di merito abruzzese bene ha fatto a giungere ad accogliere le domande degli infermieri, uniformandosi così a numerosi e consolidati arresti giurisprudenziali nomofilattici in materia (ex pluribus: Cass. nn. 17635/2019; 3901/2019; 12935/2018; 27799/2017), secondo cui l’attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell’obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce attività svolta non (o non soltanto) nell’interesse dell’Azienda, ma dell’igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Pertanto, il diritto alla retribuzione scaturisce anche laddove la contrattazione collettiva integrativa non disponga nulla in merito, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell’AUSL.

La S.C. ha proseguito affermando, inoltre, che tali affermazioni non si pongono in contrasto con la sentenza n. 9215 del 2012 [1],in quanto gli arresti più recenti (sopra citati) rappresentano uno sviluppo di quello precedente, ponendo l’accento sulla “funzione assegnata all’abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall’esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell’abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere”, per obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto.

Pertanto, sulla base di tale autorevole insegnamento, la S.C. condividendo pienamente gli altri precedenti nomofilattici, cui ha voluto dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene, ha affermato – citando testualmente Cass. Ord. n. 17635/2019 – che l’orientamento giurisprudenziale di legittimità: «è saldamente ancorato al riconoscimento dell’attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell’orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell’inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016…)».

Avv. Patrizia Casula

 

[1] Secondo cui: «nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l’abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo».

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