Proroga della sospensione dei licenziamenti dopo il Decreto Rilancio

Come già illustrato nella precedente news del 27.3.2020 (consultabile cliccando qui), dal 17.3.2020 – per effetto dell’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia” (n. 18/2020), convertito in L. 27/2020 il 24.04.2020 – rimanevano sospesi (art. 46) per 60 gg.  (e, dunque, fino al 16.5.2020 compreso):

  • i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (GMO);
  • l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Tale Decreto ha, pertanto, introdotto per tali fattispecie un divieto di licenziamento nel periodo in questione.

Il neo pubblicato D.L. n. 34/2020 (più noto come “Decreto Rilancio”), in vigore dal 19.05.2020, con l’art. 80, ha modificato l’art. 46 di cui sopra, nei seguenti termini:

  • ha prorogato il periodo di sospensione dei licenziamenti, ampliandolo da 60 giorni a 5 mesi;
  • ha introdotto la possibilità per il datore di lavoro, sia di grandi che di piccole aziende (dunque, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell’impresa), di revocare in ogni tempo i licenziamenti per GMO irrogati dal 23.02.2020 al 17.03.2020, purché, contestualmente, richieda il trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.

Ma vediamo più nel dettaglio queste novità.

 

A) Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo: estensione temporale e soggettiva

Innanzitutto, per quanto concerne l’estensione della sospensione dei licenziamenti, sebbene la pubblicazione del Decreto Rilancio si sia fatta attendere, dal tenore letterale della norma [1], si evince chiaramente che il divieto è attivo dal 17.03.2020, fino ai 5 mesi successivi (fino al 17.08.2020 compreso). Pertanto, nonostante nei giorni successivi alla scadenza dei 60 gg. e precedenti la pubblicazione si sia parlato di “possibilità per i datori di lavoro di licenziare”, il predetto divieto sembrerebbe non essersi mai interrotto.

Per quanto riguarda la tipologia di licenziamenti esclusi dal divieto di cui all’art. 80, la casistica è rimasta invariata (cfr. news del 27.03.2020). Fino al 17 agosto 2020 potranno, quindi, irrogarsi i licenziamenti disciplinari, per giusta causa, per superamento del periodo di comporto, per mancato superamento dei periodo di prova, per il raggiungimento del requisiti per la pensione di vecchiaia, per inidoneità alle mansioni, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, nonché il licenziamento del lavoratore domestico, del dirigente, degli sportivi professionisti e degli apprendisti (al termine dell’apprendistato). Dunque, la sospensione si applica a quadri, impiegati ed operai, ma non ai lavoratori a termine.

Inoltre, il Decreto “Rilancio”, all’art. 72 (modificativo degli artt. 23 e 25 del D.L. Cura Italia), ha confermato che il divieto di licenziamento è esteso anche ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore,  hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, con conseguente diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Dal divieto di licenziamento sono, comunque, esclusi i recessi dei lavoratori licenziati per cambio di appalto in virtù dell’applicazione delle c.d. “clausole solidali”, presenti in alcuni contratti collettivi di lavoro ovvero nello stesso contratto di appalto (questione, questa, introdotta nell’art. 46 del DL Rilancio, al comma 1, dalla L. 27/2020 di conversione del decreto).

 

B) Licenziamenti collettivi

Il Decreto Rilancio ha prorogato fino al 17.08.2020 la sospensione delle procedure collettive di riduzione di personale, ex artt. 4, 5 e 24, L. n. 223/1991, nonché delle procedure avviate dal 24 febbraio 2020 e non concluse al 17 marzo 2020. In quest’ultimo caso, le eventuali procedure intraprese dopo il 23.02.2020, dovranno essere “congelate” sino al 17.8.2020, avviando contestualmente la richiesta di Cassa integrazione COVID-19, per consentire ai lavoratori di porsi sotto la protezione economica dello Stato.

 

C) Revoca dei licenziamenti

Per quanto concerne tale aspetto, la revoca de quo si pone in deroga con l’art. 18, comma 10, L. n. 300/1970 (cd. “Statuto dei Lavoratori”) [2] e, oltre a non prevedere oneri o sanzioni per il datore che se ne avvale, è condizionata alla circostanza che il datore di lavoro, contestualmente, faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del licenziamento.

Avv. Patrizia Casula

 

[1] La quale dispone che: “All’articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: “60 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque mesi… “.

[2] Secondo cui la revoca del licenziamento poteva avvenire solo entro 15 giorni dalla comunicazione del lavoratore al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, pena l’applicazione dei regimi sanzionatori previsti dall’art. 18 L. n. 300/1970.

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