D.P.C.M. 26.04.2020 e Circolare Ministero dell’Interno 02.05.2020 contenente chiarimenti e precisazioni

L’inizio della tanto agognata “Fase 2” è stata fatta oggetto di un apposito provvedimento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri: il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (qui consultabile).

Tale provvedimento ha introdotto – a partire dal 4 maggio – una molteplicità ed eterogeneità di novità per regolamentare l’inizio di questa fase, che passano dalla possibilità di effettuare visite ai propri congiunti (purché si trovino nella stessa Regione) alla riapertura dei parchi e dei giardini pubblici, fino ad arrivare alle prescrizioni riguardanti l’attività motoria e sportiva individuale e le funzioni funebri, nonché quelle riguardanti la ripresa di diverse attività produttive e industriali.

Vediamo nel dettaglio.

Art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Si tratta di una disposizione molto lunga e dettagliata, il cui ambito di applicazione è molto vasto.

Con riferimento agli spostamenti, sono consentiti:

  • quelli all’interno della medesima Regione motivati da comprovate esigenze lavorative e situazioni di necessità e da motivi di salute;
  • per la prima volta, quelli volti ad incontrare i propri congiunti (a condizione di non formare assembramenti e nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e dell’utilizzo di mascherine), poiché ritenuti per la prima volta necessari;
  • quelli interregionali per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, per motivi di salute o per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • quelli per accedere a parchi, ville e giardini pubblici, con la prescrizione di evitare gli assembramenti e del mantenimento della distanza di almeno un metro. Ai Sindaci viene concesso il potere di disporne la chiusura qualora non sia possibile assicurare il rispetto di tali principi.

Con riferimento alle attività motorie e sportive, sono consentite:

  • quelle individuali con il rispetto di una distanza di almeno 2 metri;
  • quelle volte alla ripresa degli allenamenti degli atleti (professionisti e non  professionisti) di discipline riconosciute di interesse nazionale dal C.O.N.I., dal C.I.P. e dalle rispettive federazioni.

Con riferimento all’esercizio del proprio culto:

  • l’apertura dei luoghi di culto capaci di adottare misure che evitano gli assembramenti e garantiscono il rispetto del distanziamento sociale di almeno un metro;
  • è consentito lo svolgimento delle cerimonie funebri (preferibilmente all’aperto, con l’utilizzo di mascherine e distanza interpersonale di almeno un metro) alla presenza dei soli congiunti e fino a un massimo di 15 persone.

Confermate, invece, la sospensione delle attività dei servizi educativi e per l’infanzia e delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado (comprese  Università  e Istituzioni   di   Alta Formazione,  di  corsi  professionali, master e simili), mentre sono consentite quelle a distanza; nonché la sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione di quelle in cui la valutazione sia esclusivamente fondata sui curricula o venga svolta telematicamente.

Sospesi anche gli eventi, le competizioni  sportive e, in generale, tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura che prevedono la presenza di pubblico; nonché l’apertura dei musei.

Con riferimento ai servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), non è ancora ammessa la somministrazione all’interno dei locali ma è consentita la consegna a domicilio e, novità del provvedimento, la ripresa del servizio di asporto.

Le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) rimangono ancora sospese.

Nell’ambito, invece, dei luoghi di lavoro viene ancora raccomandata ai datori di lavoro  pubblici e privati la promozione della fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Con particolare riferimento alle attività professionali si raccomanda:

  1. il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile;
  2. l’incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti;
  3. l’assunzione di  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio;
  4. l’incentivazione delle operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro.

Art. 2 – Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

La norma consente di riavviare le attività produttive industriali e commerciali rientranti nei c.d. codici Ateco di cui all’allegato 3. Ad eccezione di quest’ultime, tutte le altre attività rimangono sospese, ferma restando la possibilità di proseguire l’attività organizzata in modalità a distanza o lavoro agile.

Le attività che erogano servizi di pubblica utilità, servizi essenziali e le attività di  produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari e, in generale, ogni   attività funzionale a fronteggiare l’emergenza, sono consentite.

Alle Regioni il compito di monitorare giornalmente l’andamento della situazione epidemiologica, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale e di comunicare (sempre giornalmente) i relativi dati al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.

Art. 3 – Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

La presente norma raccomanda alle persone anziane o affette da patologie croniche, con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di limitare gli spostamenti solo a quelli di stretta necessità.

Su tutto il territorio nazionale deve essere promossa la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie e presso gli esercizi commerciali, le pubbliche amministrazioni, le aree di accesso alle strutture del servizio sanitario e tutti  i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione di addetti ed utenti soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico – inclusi i mezzi di trasporto – è fatto obbligo dell’utilizzo di mascherine che coprano dal mento al naso.

Art. 4 – Disposizioni in materia di ingresso in Italia

Per chi fa ingresso nel territorio italiano (anche nel caso di utilizzo di mezzo privato) è fatto obbligo di rendere autocertificazione comprovante: i. motivi del viaggio (nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1 del D.P.C.M. in commento), ii. l’indirizzo completo del luogo presso il quale sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario (confermato in 14 giorni), iii. il recapito telefonico per l’effettuazione della relativa sorveglianza.

In mancanza di tale documentazione o in presenza di stato febbrile verrà negato l’imbarco.

Art. 5 – Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

Qualora l’ingresso in Italia sia dovuto a comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore a 72 ore (prorogabili di ulteriori 48 per motivate e specifiche esigenze) è possibile presentare autocertificazione per permettere ai  vettori  o armatori di verificare:

  1. le comprovate esigenze lavorative;
  2. la durata della permanenza  in Italia;
  3. indirizzo completo del luogo di destinazione e il mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;
  4. il recapito telefonico in cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

Con la suddetta dichiarazione, chi fa ingresso in Italia si assume anche l’obbligo di lasciare il territorio nazionale allo scadere del periodo di permanenza. In difetto, dovrà iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di 14 giorni dando apposita segnalazione.

Art. 6 – Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera 

I servizi di crociera delle navi passeggeri di bandiera italiana sono sospesi.

Ammesso il completamento dei viaggi in corso ma all’atto dello sbarco nei porti italiani:

  • i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia devono comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda  sanitaria di riferimento e rispettare l’isolamento fiduciario di 14 giorni;
  • i passeggeri italiani e residenti all’estero devono comunicare il loro ingresso in Italia al  Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria di riferimento e rispettare l’isolamento fiduciario di 14 giorni presso il luogo indicato al momento dello sbarco o – in alterntiva – chiedere di essere trasferiti all’estero con spese a carico dell’armatore;
  • i passeggeri stranieri e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti all’estero con spese a carico dell’armatore.

Art. 7 –  Misure in materia di trasporto pubblico di linea

Il trasporto pubblico di linea si conforma al Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica di settore sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 8) e alle Linee guida di cui all’allegato 9.

Art. 8 – Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

Le Regioni adottano piani territoriali per riattivare le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità. La sicurezza è garantita attraverso specifici protocolli.

Art. 9 – Esecuzione e monitoraggio delle misure

Il prefetto territorialmente competente ha il compito di eseguire e monitorare le misure del presente decreto, avvalendosi – se del caso – delle forze di polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.

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All’indomani della pubblicazione del suddetto decreto, si è aperto il dibattito in merito all’interpretazione delle relative misure. A tale scopo, il Ministero dell’Interno ha diffuso – il 2 maggio – una circolare (qui consultabile), con la quale ha fornito una serie di precisazioni ai contenuti del D.P.C.M. del 26.04.2020.

Vediamo nel dettaglio le precisazioni di rilievo.

Sugli spostamenti

Fuor di dubbio, la novità di maggior rilievo è data dall’art. 1, comma 1, lett. a), il quale  consente (in via generale e in ambito regionale) gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative per motivi di salute o situazioni di necessità, tra cui rientrano anche le visite ai congiunti.

Qui è sorto un vivace dibattito: chi sono i congiunti?

La circolare precisa subito che deve guardarsi al quadro normativo e giurisprudenziale. Pertanto, rientrano nella definizione di congiunti i coniugi, i rapporti di parentela, affinità e di unione civile, nonché le relazioni connotate “da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”, così come precisato dalla Corte di Cassazione, Sez. IV, Sent. 10 novembre 2014, n. 46351 citata dalla stessa circolare.

Ne rimangono esclusi, quindi, i rapporti di amicizia, ancorché possano avere una stabilità di affetto più duratura e forte di altre forme di relazione.

Sulle aree pubbliche e private

Sul punto, la novità del D.P.C.M. 26.04.2020 principale è data dalla possibilità di accedere a parchi, e ville e ai giardini pubblici. La circolare, tuttavia, precisa che l’ingresso e la fruizione sono condizionate al rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tanto è vero che al sindaco è conferito il potere di disporre la chiusura di aree in cui non sia possibile assicurare quanto sopra.

Ulteriore precisazione è la conferma della chiusura delle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Attività motoria e sportiva

Con riferimento all’art. 1, comma 1, lett. f), D.P.C.M. 26.04.2020, la circolare precisa che le attività sportive e motorie sono consentite sia individualmente che con un accompagnatore nel caso di minori e persone non completamente autosufficienti.

Inoltre, la circolare – richiamando una lettura sistematica delle disposizioni ed un orientamento condiviso in sede interministeriale – precisa anche che nel rispetto della distanza interpersonale (aumentata ad 2 metri) è possibile effettuarla anche oltre il limite della prossimità alla propria abitazione.

Servizi di ristorazione

La circolare – tenuto conto della novità per i servizi di ristorazione di prestare la propria attività anche mediante i servizi di asporto (prima vietati) – precisa che è fatto divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Ciò allo scopo di evitare assembramenti.

Attività produttive industriali e commerciali

In sostanza, il D.P.C.M. – con l’allegato 3 – ha ampliato il novero delle attività consentite, tra le quali ora rientrano – come specificato dalla circolare – anche quelle attività che ai sensi del D.P.C.M. 10.04.2020 erano sottoposte alla preventiva comunicazione al Prefetto.

In ogni caso, la prosecuzione dell’attività è subordinata al rispetto del Protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24.04.2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del Protocollo di sicurezza nei cantieri sottoscritto il 24.04.2020 e del Protocollo di sicurezza nel settore del trasporto e della logistica del 20.03.2020.

La circolare del Viminale, pertanto, invita i Prefetti – nell’ambito del coordinamento e della pianificazione delle attività di vigilanza sull’attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza da Covid-19 all’interno delle aziende –programmare specifici servizi di controllo.

A tal fine, consente la costituzione di nuclei misti composti da personale delle articolazioni territoriali del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dell’Ispettorato nazionale del Lavoro, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro e delle Aziende Sanitarie Locali.

Inoltre, tenuto conto che i protocolli rappresentano misure di contenimento del contagio, il Ministero dell’Interno chiarisce che:

  • in caso di violazione, si applicherà il regime sanzionatorio di cui all’art. 4 D.L. n. 19/2020, il quale prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (salvo che il fatto costituisca reato secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
  • fuori dalle ipotesi di cui al punto precedente, la violazione delle misure dettate per evitare la diffusione del contagio, autorizza l’organo accertatore a disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Tale sanzione dovrà essere scomputata dalla durata della sanzione inflitta dal Prefetto.

A garanzia dello svolgimento in sicurezza delle attività produttive, l’art. 2, comma 11, del D.P.C.M. 26.04.2020 affida alle Regioni il monitoraggio dell’andamento della situazione epidemiologica e le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. Secondo quanto chiarito dal Ministero nella propria circolare, nel caso di aggravamento del rischio sanitario il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive.

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In sostanza, quindi, il D.P.C.M. 26.04.2020 ha inteso perseguire l’obiettivo di ripresa delle attività economiche mediante, però, l’individuazione di una serie di misure volte a salvaguardare la salute pubblica, la quale rimane al centro del provvedimento.

È, evidente, inoltre, che la Circolare del Ministero dell’Interno 02.05.2020 deve essere letta alla luce della ratio del D.P.C.M. in commento e la stessa mostra l’attivazione di un complesso sistema di controlli che miri a verificare il rispetto delle norme da parte dei cittadini, i quali sono chiamati al rispetto ad un forte senso di responsabilità ed educazione civica.

 

Avv. Gabriele Aprile

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