Nuove norme in materia di reati agroalimentari: DDL S. 283

Aggiornato ai lavori del Senato del 03.05.2020

 

Il testo – ancora non promulgato e qui consultabile – interviene sul Codice Penale, sul Codice di Procedura Penale e sulla Legge n. 283 del 1962 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

Sino ad oggi, il diritto alimentare è stato caratterizzato da un elevato grado di depenalizzazione.

Il nuovo DDL, invece, da un lato, anticipa la soglia di punibilità, introducendo nuove fattispecie delittuose volte a tutelare il consumatore prima ancora della produzione di un danno concreto (c.d. reati di pericolo), come, ad esempio, nel “reato d’immissione nel mercato di prodotti potenzialmente nocivi per i consumatori”; dall’altro, introduce un sistema a tutele crescenti, prevedendo facilitazioni amministrative all’interno delle aziende che consentano l’adempimento dei controlli ex ante, volti a prevenire la commissione di illeciti, invece di limitarsi a sanzionarli ex post.

 

A – La riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare

Il DDL supera la ripartizione interna del Cod. Penale Titolo VI tra “delitti di comune pericolo mediante violenza” (Capo I) e “delitti di comune pericolo mediante frode” (Capo II), sostituendola con la distinzione tra “delitti di comune pericolo contro l’incolumità pubblica” e “delitti di comune pericolo contro la salute pubblica e la sicurezza di alimenti e medicinali”.

Vengono accorpate le fattispecie di cui agli articoli 440 (adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari), 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) e 444 (commercio di sostanze alimentari nocive) c.p. La riforma ha inteso imputare i suddetti reati, non solo quando è stata accertata la sussistenza di un effettivo pericolo incombente su di una collettività indeterminata (la “salute pubblica”), ma anche quando tale pericolosità inerisse “solo” una o più persone determinate.

Viene, poi, introdotto l’art. 440 bis c.p., nel quale si sono fatte confluire tutte le condotte di successiva commercializzazione di prodotti resi pericolosi per la salute pubblica dalle azioni di cui agli artt. 439 (avvelenamento) e 440 (adulterazione e contraffazione) c.p. Con, però, clausola di salvaguardia che esclude la punibilità dell’autore della condotta originaria che (in origine appunto) ha reso il prodotto pericoloso.

B – La revisione del sistema sanzionatorio

Opera il seguente livello ascendente di offensività:

  1. le condotte di mero rischio sono previste come illeciti amministrativi;
  2. le condotte di danno colpose sono contravvenzionali, ove non si caratterizzi un pericolo per la salute pubblica;
  3. le condotte dolose sono categorizzate come delitti, con l’ulteriore suddivisione tra quelle connotate dalla presenza di un elemento concreto come la nocività del prodotto (articolo 5, Legge n. 283/1962) e quelle nella quali si manifesta anche un pericolo per la salute pubblica (ad. es., novellato articolo 440 bis c.p.).

L’art. 439 c.p. (avvelenamento di acque o alimenti) non vede più limitata la propria punibilità alla fase antecedente alla loro distribuzione per il consumo. All’art. 440 c.p. viene aggiunta l’attività di “contaminazione di acque, alimenti o medicinali” e al II comma vengono sanzionate anche le fasi connesse alla preparazione. In relazione all’art. 452 c.p., assistiamo ad un aspro aggravamento delle pene fino ad ora previste con riferimento ai delitti colposi più gravi contro la salute pubblica.

 

C – Le nuove fattispecie criminose

Art. 440 ter c.p. – “l’omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolose” (tale ipotesi sanziona la violazione sia dell’obbligo per gli operatori del settore alimentare di provvedere al ritiro presso gli acquirenti o detentori dei prodotti, sia dell’obbligo di informare immediatamente la competente autorità, nonché, l’inosservanza di eventuali provvedimenti adottati dall’autorità competente proprio al fine di eliminare la situazione di pericolo).

Art. 440 quater c.p. – “la divulgazione di informazioni commerciali ingannevoli o pericolose”.

Art. 445 bis c.p. – “il disastro sanitario”.

Art. 517 quater 1 c.p. – “il reato di agropirateria”, volto ad incriminare le condotte stabili e metodiche di frode in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare, al di fuori delle ipotesi di reati di stessa natura compiuti tramite associazioni per delinquere, anche di stampo mafioso. Le sanzioni variano in funzione della gravità delle condotte tenute attraverso l’allestimento di mezzi e attività più o meno organizzate e delle finalità di profilo sistematico.

 

D – La sistemazione organica della Responsabilità delle persone giuridiche (D. Lgs. n. 231/2001)

Il legislatore ha optato per la costruzione di una apposita e specifica disciplina dei modelli di organizzazione e di gestione aventi come riferimento specifico gli operatori del settore alimentare, in prospettiva esimente od attenuante della responsabilità, attraverso l’introduzione della delega di funzioni, propria della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Responsabilizzare le imprese, come si legge nel comunicato del 18.04.18 “… è un chiaro indirizzo verso una filiera trasparente e un’etichettatura narrante che in maniera chiara e inopinabile metta nelle condizioni i consumatori di poter scegliere conoscendo tutta la storia dell’alimento, dalla coltivazione alla tavola…”.

Ovviamente, in attesa della stesura definitiva.

Avv. Enrico Perrella

Avv. Elisa Calcagni

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