Licenziamento per giustificato motivo soggettivo – Violazione norme di sicurezza sul lavoro – Proporzionalità

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO – VIOLAZIONE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO – PROPORZIONALITÀ

Trib. Roma, Sez. Lav., decreto n. 114843 del 10.12.2018

Un dipendente (operaio) viene licenziato per Giustificato Motivo Soggettivo dalla Società datrice (patrocinata da CPK Legal) poiché scendeva una scala a pioli temporanea (scala removibile non stabilmente costruita) mentre contemporaneamente parlava al cellulare (privato) oltretutto sprovvisto dei DPI (casco protettivo).

Il Giudice, accogliendo le difese dell’Azienda, rigetta il ricorso del lavoratore (promosso con cd rito Fornero) e conferma il licenziamento per GMS.

Il Tribunale ha ritenuto che il comportamento del lavoratore abbia integrato notevole inadempimento degli obblighi contrattuali:

Nella fattispecie deve ritenersi particolarmente grave il comportamento del ricorrente, tenuto in violazione delle norme sulla sicurezza, da egli conosciute grazie agli specifici corsi di formazione frequentati, e del regolamento interno aziendale, parimenti conosciuto, condotta che denota una totale indifferenza da parte del dipendente verso i propri doveri, il che mina quell’affidamento sul futuro, puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa che costituisce il nucleo irriducibile dell’elemento fiduciario del rapporto in questione, sussistendo l’interesse datoriale al mantenimento di un’affidabile e sicura organizzazione del lavoro. Pertanto, tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto, deve ritenersi che la condotta posta in essere dal ricorrente, concretante notevole inadempimento agli obblighi contrattuali, sia idonea a recidere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che necessariamente deve sussistere tra datore di lavoro e lavoratore e, dunque, risulta del tutto proporzionata e congrua la sanzione espulsiva per giustificato motivo soggettivo adottata dalla società resistente“.

Il Tribunale, anche in coerenza con i principi espressi dalla Cassazione, ha così motivato la legittimità del recesso: i) in tema di licenziamento per GMS, anche una condotta colposa del dipendente può rivelare una violazione dei doveri di cautela e di attenzione idonea a ledere il principio fiduciario (Cass. Sez. Lav. n. 5548, 8.3.2010) e ii) la gravità di un inadempimento contrattuale deve essere valutata, tenute conto tutte le circostanze del caso, risultando l’irrogazione della massima sanzione disciplinare giustificata in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (Cass. Sez. Lav. n. 25743, 10.12.2007).

Il Tribunale, in base alle norme disciplinari del CCNL Edilizia Industria (artt. 99 e 100) invocate dall’Azienda e fermo restando il reale andamento dei fatti, ha ravvisato che la condotta contestata al lavoratore non potesse essere punita con una sanzione conservativa, bensì con il licenziamento ritenendolo proporzionato proprio per la gravità del comportamento che ha reciso il vincolo fiduciario (da ultimo Cass. sez. VI, 10.7.2018, n. 18118).

Avv. Patrizia Casula

Avv. Enrico Perrella

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