Droni: un breve “kick off” su evoluzione, normativa, privacy

Il  23 aprile 2020 si è tenuto il Workshop di Kick Off edizione 2020/2021, organizzato dall’Osservatorio Droni di Milano in stabile collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Milano.

Tra i relatori, per le Istituzioni sono intervenuti l’Ing. Carmela Tripaldi (Airworthiness Regulation Director di Enac) e l’Ing. Stefano Giovannini (Head of Business System Integration di D-flight/Enav).  

CPK Legal & Consulting ha partecipato seguendo attivamente questo nuovo settore.

Di droni, ce ne sono dei più disparati: da 250 grammi (c.d. nano) a 12 tonnellate. Senza tener presenti quelli militari anche di solo qualche grammo (droni a sciame). La Nasa nell’estate di questo 2020 progetta di unire ad un rover su Marte una sorte di drone, il Mars Helicopter, che volerà nell’atmosfera marziana. Che quindi l’innovativo settore sia in espansione è fuor di dubbio. In Italia vi sono interessate 700 imprese, per un fatturato 2018 di 100 milioni di euro, e dal 2016 al 2019 sono stati registrati 13.479 droni (incremento medio 13% annuo). I settori civili in cui sono utilizzati sono anch’essi vastissimi: dall’agricoltura all’archeologia, dalle catastrofi naturali al controllo del territorio, al trasporto di oggetti. Illecitamente già sono stati utilizzati per trasportare oggetti ai detenuti in cella!

Gli acronimi associati ai droni sono distinti in due macro categorie: a) gli APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto), ovvero i cosiddetti droni, e b) i SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), costituiti dal mezzo e dai sistemi associati.

I piloti dei SAPR – indipendentemente dal peso – ed i piloti degli APR – di massa uguale o maggiore di 250 g – hanno l’obbligo di registrarsi sul portale D-Flight e di apporre il codice identificativo (QR Code) sull’aeromobile.

L’Osservatorio Droni è punto di riferimento per lo studio e il monitoraggio dei droni, dei loro impieghi e della normativa inerente.

Nel corso del webinar sono state affrontate le tematiche del crescente sviluppo del mercato dei droni, l’utilizzo per il monitoraggio del Coronavirus, i ruoli di Enac ed Enav nella gestione dell’emergenza e l’utilizzo dei droni alla luce del Reg. EU 679/2016 (c.d. GDPR).

Nell’ultimo quinquennio si è assistito ad uno sviluppo esponenziale del settore dei droni, come tecnologia e come mercato, quest’ultimo suddiviso in: militare, professionale/specifico e consumer.

Dal Reg. UE 2018/1139, per il settore dell’aviazione in generale, l’UE ha adottato un regolamento volto ad integrare in modo sicuro lo sviluppo di questi aeromobili nello spazio aereo europeo. Il regolamento prevede norme di sicurezza comuni nel settore dell’aviazione civile e rivede il mandato all’EASA (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea) sostituendo il quadro legislativo risalente al 2008.  Conseguentemente, a partire dal 1°  luglio 2019, è divenuto applicabile il Reg. UE 2019/945, che disciplina i requisiti di progettazione e di fabbricazione degli aeromobili senza equipaggio e a far data dal 1° luglio 2020 il Reg. UE 2019/947 che disciplina l’esercizio degli aeromobili senza equipaggio (entrambi già in vigore dal primo luglio 2019).

La commissione Europea su richiesta dell’EASA e delle Autorità nazionali sta valutando la possibilità di uno slittamento di sei mesi della data di applicabilità di quest’ultimo.

Tale nuova normativa introduce tre categorie di operazioni (aperte, specifiche e certificate) classificate in base al livello di rischio:

  1. le operazioni a basso rischio (categoria aperta), nelle quali gli operatori per pilotare i droni non dovranno richiedere alcuna autorizzazione. Tali operazioni saranno soggette però a rigidi limiti operativi (es. l’altitudine massima);
  2. le operazioni a medio rischio (categoria specifica), nelle quali gli operatori per pilotare i droni dovranno richiedere un’autorizzazione all’autorità aeronautica nazionale;
  3. le operazioni ad alto rischio (categoria certificata), nelle quali gli operatori per pilotare i droni dovranno sottostare alle regole che si applicano per l’aviazione tradizionale. Gli aeromobili di detta categoria saranno, inoltre, tenuti a rispondere ai requisiti di certificazione stabiliti dall’Agenzia Europea per la Sicurezza aerea (EASA), unitamente alle organizzazioni di progettazione e di operazione ad esse riferite a requisiti, ad immatricolarsi e ad esporre la propria matricola.

Vengono anche introdotti nuovi requisiti per la fabbricazione e l’obbligo di apporre su tutti i droni riconducibili alla categoria aperta messi in commercio la marcatura CE.

I droni hanno trovato “spazio” anche nel  noto D.P.C.M. del 10 aprile 2019 (“Cura Italia”) in relazione agli assembramenti e spostamenti non autorizzati. Infatti, in ottemperanza di suddetti obblighi di monitoraggio “globale” dei cittadini, l’Enac – con note del 31.03.2020, 09.04.2020 e 16.04.2020 – ha autorizzato l’utilizzo dei droni da parte degli Enti di cui all’art. 744 del Codice della Navigazione e da parte delle forze di polizia presenti sul territorio; ovviamente nel rispetto delle direttive privacy del GDPR (Reg. EU 679/2016).

I rischi per la privacy e la protezione dei dati sono essenzialmente legati alla disponibilità sui droni di fotocamera,  sensore termico, microfono. Le riprese devono essere effettuate, per quanto possibile, evitando i luoghi di privata dimora o le aree non rilevanti per il monitoraggio degli spostamenti, devono essere conservate solo per il tempo strettamente necessario e solo se utili alla funzione di monitoraggio legata agli obblighi imposti dai D.P.C.M. (“monitoraggio intelligente”).

Sono, invece, del tutto vietati, gli inseguimenti effettuati con i droni nei confronti di soggetti identificabili poiché lesivi delle deroghe alla riservatezza dei dati personali previste all’articolo 8, paragrafo 2, della CEDU.

A garanzia della privacy, quindi, e, più in generale, al fine di identificare illeciti e violazioni, è necessario che:

  • gli operatori dei droni, oltre a ricevere accurate istruzioni per la gestione dei dati personali, siano obbligatoriamente registrati in registri nazionali;
  • i droni siano immatricolati in database elettronici facilmente consultabili;
  • venga attuata dagli enti proprietari dei droni un’accurata valutazione di impatto privacy (“DPA”), ai sensi dell’art. 35 del GDPR.

In conclusione, indiscutibile lo sviluppo del mezzo drone e del suo utilizzo e, quindi di pari passo, la necessità di centri di riferimento di qualità scientifica/tecnica e normativa.

Quanto l’odierna pandemia inciderà sull’accelerazione dello sviluppo del mezzo è da scoprire. Da un lato il drone permette proprio quei contatti a distanza che oggi sono diventati necessari, ma dall’altro potrebbero loro stessi essere veicolo o “trasporto” del virus e, quindi, devono essere soggetti a tutte le sanificazioni del caso sia al decollo che all’atterraggio, soprattutto se questa emergenza porterà a implementare scenari di trasporto di oggetti da un luogo all’altro.

E’ indubbio che, come tutte le nuove tecnologie, il suo sviluppo è determinato dalla capacità di garantire un uso sicuro a vantaggio della salvaguardia umana e allo stesso tempo rispettoso dei diritti di privacy e di security stabiliti dalle normative di legge.

Avv. Matteo Giovine

Avv. Enrico Perrella

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