Diritto alla visibilità della documentazione contabile condominiale da parte del condomino

Nota a Corte di Cassazione, Ordinanza n. 4445 del 20.02.2020

Un condomino impugnava dinanzi al Tribunale di Catania la delibera condominiale con la quale erano stati approvati il consuntivo 2009 ed il bilancio preventivo 2010, lamentando la violazione del proprio diritto ad esaminare la documentazione contabile posta a fondamento dei detti bilanci e  della relativa delibera.

Si precisa che l’assemblea era stata convocata con raccomandata inviata il 22.10.2010 per i giorni 4-5 novembre 2010. Il condomino aveva chiesto all’amministrazione di poter visionare la documentazione con lettera inviata il 03.11.2010.

Il Tribunale rigettava la domanda attrice poiché non risultava dagli atti fosse stato impedito al condomino l’esame della documentazione.

A seguito del gravame proposto dal condomino la Corte d’Appello di Catania si pronunciava negativamente rigettando l’appello sul presupposto che la richiesta di visione dei documenti fosse chiaramente tardiva a fronte della data di convocazione dell’assemblea.

Avverso detta sentenza il condomino propone ricorso per Cassazione sulla base di alcuni motivi.

Per quanto qui rileva, con il quarto motivo lamenta il fatto che la Corte di merito avrebbe disatteso il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale ogni condomino ha facoltà di chiedere ed ottenere in ogni tempo (e non solo in sede di approvazione del bilancio) dall’amministratore la documentazione contabile purché ciò non sia di ostacolo all’attività dell’amministrazione, non sia contrario ai principi di correttezza e non si risolva in un onere per il condominio.

Secondo la Suprema Corte seppur risultava vero che la Corte di merito avesse correttamente richiamato il suddetto principio evidenziando la tempistica della richiesta da parte del condomino che sarebbe stata incompatibile con il corretto andamento dell’attività amministrativa rappresentandone un intralcio (sino al possibile rinvio della stessa assemblea), per altro verso la Cassazione rileva anche un ulteriore aspetto che la Corte d’Appello non avrebbe invece tenuto nella debita considerazione e cioè: “…il diritto di accedere alla documentazione contabile in vista della consapevole partecipazione all’assemblea condominiale e che a tale diritto corrisponde l’onere dell’amministratore di predisporre un’organizzazione che consenta la possibilità di esercizio di tale diritto e di cui i condomini siano informati…”; deve quindi ritenersi che “a fronte della richiesta del condomino di accedere alla documentazione contabile per la partecipazione consapevole all’assemblea che su quei documenti debba esprimersi, l’onere della prova (non assolto nel caso di specie) della inesigibilità della richiesta e della sua non compatibilità con le modalità previamente comunicate incombe all’amministratore e, quindi, in sede di impugnazione della delibera assembleare, al condominio…..” (in questo senso, Cass.19799/2014, Cass. 19800/2014).

Pertanto, il motivo veniva accolto e la Sentenza impugnata veniva cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Catania.

Quindi, secondo la Cassazione, si deve presumere che anche una richiesta di documenti formulata a ridosso immediato dell’assemblea sarebbe pienamente legittima ove l’amministratore non dimostri evidenti difficoltà nell’accoglimento della richiesta.

A modesto parere di chi scrive, tuttavia, non si comprende come, fermo l’inviolabile diritto alla visione della documentazione da parte del condomino, una richiesta di visibilità che venga inviata solo due giorni prima dell’assemblea non rappresenti comunque di per sé un intralcio/ostacolo alla corretta ed ordinata gestione condominiale. Ciò considerando, peraltro, che il diritto del condominio potrebbe essere esercitato in qualunque momento.

Avv. Luigi Minasi

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