Distanze legali, legittimità di una concessione e sindacato del Giudice Ordinario. Nota a Cass. Civ. Sez. II Ord., 04/09/2020, n. 18499

Nota a Corte di Cassazione, II Sez. Civ., Ordinanza del 04.09.2020 n. 18499

In tema di violazione delle distanze legali, ove sorga questione tra privati circa la legittimità di una concessione rilasciata in deroga alla relativa disciplina dettata dallo strumento urbanistico, il giudice ordinario deve esercitare un sindacato incidentale sull’atto amministrativo, al solo fine della sua eventuale disapplicazione.

La Suprema Corte, con la decisione qui annotata, cassa con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Cagliari di rigetto di una domanda di ripristino delle distanze violate da un frontista verso l’altro proprietario.

Dalla lettura della decisione emerge chiaramente come il proprietario che, edificando per secondo, aveva violato le distanze minime, avesse ottenuto il relativo titolo edilizio abilitativo all’esito di due annullamenti dei precedenti titoli abilitativi pronunciati dal TAR Cagliari.

Il frontista, a questo punto, chiedeva al Giudice Ordinario l’arretramento della costruzione realizzata in violazione della normativa minima sulle distanze previste dal Regolamento Comunale.

Il secondo proprietario resisteva alla domanda, invocando l’esistenza del titolo abilitativo (faticosamente) ottenuto e la sussistenza della specifica deroga al rispetto delle distanze, prevista dall’articolo 14 del testo unico dell’edilizia.

I giudici di merito, nel rigettare la domanda e poi l’appello, evidenziavano che, ottenuto il titolo edilizio in sanatoria, il provvedimento poteva essere contestato ed impugnato solo dinanzi all’A.G.A., con la conseguenza che, in sede civile, non rientrava nei poteri del Giudice sindacarne la validità, e, in  assenza di tale impugnazione, la domanda andava respinta.

Avverso tale decisione ha ricorso il primo proprietario, chiedendo la riforma della sentenza sia sotto il profilo del permanente potere del Giudice Ordinario di decidere, previa del caso disapplicazione del provvedimento amministrativo, sia la non applicabilità della norma derogatoria di cui all’articolo 14 del T.U. dell’edilizia nel casi di costruzioni preesistenti alla richiesta della deroga.

Pieno l’accoglimento del ricorso, con la conseguente cassazione della sentenza.

Quanto al profilo dei poteri dell’A.G.O., la Cassazione ha buon gioco a richiamare sia il proprio consolidato orientamento, sia il testo letterale della normativa sulle concessioni in sanatoria, ossia la L. n. 47/85, in merito alla non rilevanza ed opponibilità ai terzi, i cui diritti sono comunque fatti salvi, nel caso di rilascio di condono.

Quanto al profilo della legittimità del permesso di costruire in sanatoria, la Cassazione, richiamato l’articolo 41-quater della legge urbanistica, osserva che le deroghe alla normativa programmatica in materia edilizia (P.R.G. in primis) ove del caso contenute in tale permesso, in quanto rielaborative dei poteri regolamentativi spettanti, sono soggette a rigorosi limiti e non possono applicarsi ad ipotesi ove la costruzione illegittima già sia esistente, ma solo a provvedimenti assunti in via preventiva.

Tali le ragioni dell’accoglimento.

Se, quanto alla prima statuizione, la Cassazione reitera concetti pacifici e assodati, la seconda questione, sul rapporto tra permesso in sanatoria e diritti soggettivi, si manifesta come nuova.

La Cassazione, nel ribadire l’autonomia concettuale del diritto soggettivo di proprietà rispetto ai provvedimenti amministrativi ottenuti da terzi, chiarisce che la norma in deroga, proprio perché espressione di poteri eccezionali, non può essere invocata come presupposto legittimante ex post l’abuso commesso, dovendo, in tutti questi casi, in forza del principio di stretta interpretazione della norma eccezionale, farsi ricorso al generale paradigma della irrilevanza del provvedimento amministrativo nei rapporti fra privati.

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