Le conseguenze del deposito telematico rifiutato dalla cancelleria dopo la scadenza del termine

LA CASSAZIONE IN VIRTÙ DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO RIMETTE NEI TERMINI IL DEPOSITO TELEMATICO IRREGOLARE CHE ABBIA COMUNQUE RAGGIUNTO LO SCOPO

Deve ritenersi perfezionata la fattispecie del deposito, connotata da mera irregolarità quanto all’identità del fascicolo di destinazione (peraltro consentita da evidente imperfezione del sistema telematico, che come detto ha permesso il deposito di atto successivo in procedimento definito, a prescinere dall’esistenza o dall’inesistenza – quest’ultima dedotta dalla parte – di un’opzione apposita per il deposito dell’atto introduttivo dell’opposizione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 5 ter) e da raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell’ufficio di cancelleria l’avvenuto deposito“.

Cass. Civ. Sez. II, Ord., (ud. 19.07.2018) 11.06.2019, n. 15662

IL CASO

La vicenda trae origine dalla declaratoria di inammissibilità di un’opposizione al diniego di equo indennizzo ex art. 5 ter L. n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto) relativa all’eccessiva durata di un procedimento di esecuzione immobiliare svoltosi innanzi il Tribunale di Nola, pronuncita dalla Corte di Appello di Napoli, previo rigetto di istanza ddi rimessione in termini, per aver la parte impugnato il decreto di diniego oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il difensore dell’opponente ricorreva in Cassazione lamentando l’erroneità del diniego della rimessione in termini. Evidenziava di aver effettuato il deposito telematico dell’opposizione in tempo utile e che, lo stesso, era statto rifiutato dalla cancelleria soltanto dopo la scadenza del termine, rendendo quindi vano ogni tentativo di un ulteriore deposito, salvo rimessione in termini.

La Corte territoriale sosteneva che il rifiuto da parte della cancelleria del predetto deposito era cagionato dal fatto che lo stesso era stato compiuto erroneamente nel fascicolo originario del ricorso per equo indennizzo anziché procedere ad iscrizione a ruolo presso un nuovo ed autonomo procedimento separato.

Ragion per cui l’opposizione, pur depositata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto opposto, non poteva considerarsi tempestiva in quanto inserita in un procedimento giuridicamente definito con l’emanazione del decreto di inammissibiità opposto, ovvero in una entità procedimentale telematica completamente errata.

La Corte d’Appello di Napoli considerava dunque non scusabile ai fini della rimessione in termini la condotta del procuratore del ricorrente.

Di contro, quest’ultimo proponeva il ricorso evidenziando che:

nel software redattore utilizzato per la predisposizione dell’atto mancava una specifica opzione relativa all’opposizionei n questione;

la terza pec di consegna aveva dato esit positivo ai controlli automoativi con la dicitura “controlli terminati con successo – busta in attesa di accettazione“, inducendo a confidare nel perfezionamento del procedimento di deposito;

il rifiuto “manuale” del deposito da parte della cancelleria, avvenuto a distanza di diversi giorni dall’invio (precisamente nove giorni), non poteva inficiare la tempestività dell’opposizione in correlazione alla data di generazione della ricevuta da parte del gestore pec del ministero della Giustizia (in conformità con quanto disposto dall’art. 16 bis del D.L. n. 179 del 2012 secondo cui il deosito telematico è da intendersi perfezionato con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna), in quanto integra il raggiungimento dello scopo.

IMPATTI PRATICI E CONSIDERAZIONI

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso fondato e, nell’accoglierlo, ca cassato la sentenza impugnata, rinviando ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli in diversa composizione per la decisione.

La Suprema Corte rileva che il sistema informatico anche ministeriale ha consentito, nonostante fosse stato emesso il decreto conclusivo, l’invio di un atto successivo alla “definizione” della fase monocrativa generando, da un lato, le relative ricevute e ingenerando, dall’altro, il conseguente affidamento di completamento del deposito.

Affidamento contraddetto dalla cancelleria soltanto nove giorni dopo (quando il termine per proporre l’opposizione era oramai decorso) per mezzo di una pec manuale con la quale si invitata l’opponente – previo rifiuto dell’atto – a procedere all’iscrizione a ruolo dell’opposizione con nuovo deposito.

Ebbene essendo l’opposizione giunta a conoscenza dell’uficio, con raggiungimento dello scopo, la cancelleria avrebbe potuto procedere alla sua regolarizzazione quanto all’iscrizione a ruolo – previo invito alla parte – senza necessità alcuna di riuftare il deposito.

Secondo la Corte, dunque, l’avvenuto deposito dell’atto di opposizione nel fascicolo telematico già esistente costituisce, anche alla luce della palese imperfezione del sistema ministeriale (che non essendo correttamente allineato alla previsione normativa non impedisce tali tipi di depositi), una mera irregolarità.

Per cui sussistono tutti i presupposti per la concessione della rimessione in termini, non potendo ritenersi imputabile alla parte un deposito telematico irregolare ma consentito dal sistema, con irregolarità rilevata dagli stessi uffici coltanto nove giorni dopo l’inoltro.

L’opzione ermeneutica accolta dalla Suprema Corte riconsoce dunque la piena applicabilità del principio i raggiungimento dello scopo: a tale proposito essa richiama propri importanti precedenti a suggello di tale interpretazione i quali, in fattispecie diverse ma con elementi di comunanza, hanno riconosciuto – in assenza di sanzioni espresse di nullità – la rimessione in termini in casi di incii telematici meramente irregolai o, comunque, la possibilità di sanatoria degli stessi per raggiungimento dello scopo (cfr Cass. n. 22479 del 4.11.2016; Cass. n. 9772 del 12.05.2016; Cass. n. 20625 del 31.08.2017).

Avv. Noemi Ingiosi

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