Riflessi del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 “Decreto liquidità” nel Diritto societario

Entrato in vigore l’8 aprile 2020, prevede una serie di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese nel periodo emergenziale. Qui sintetizziamo.

 Art. 6 del D.L. n. 23/2020 (Riduzione del capitale sociale)

Dall‘entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro tale data, non trovano applicazione gli artt. 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto e 2482 ter c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.

Dunque, tale previsione tende ad evitare che la perdita di capitale imputabile all’attuale periodo emergenziale e verificatasi nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020 ponga gli amministratori nell’alternativa tra la messa in liquidazione della società ed il rischio di esporsi ad un’eventuale responsabilità per la gestione aziendale non conservativa.

Inoltre, fino al 31 dicembre 2020 non opererà neppure la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, e 2545 duodecies c.c.

Resta, invece, ferma la previsione in tema di informativa ai soci di s.p.a. di cui all’art. 2446, comma 1, c.c.

 Art. 7 del D.L. n. 23/2020 (Redazione del bilancio)

Al fine di conservare ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, il DL prevede che, nel bilancio di esercizio 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423 bis, comma primo, n. 1), c.c. (a mente del quale “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”) possa comunque essere operata se la stessa risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla attuale situazione di emergenza, si trovavano già in stato di perdita di continuità. Tale disposizione si applica anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Resta poi ferma in materia di approvazione del bilancio di esercizio la previsione – anch’essa frutto della legislazione emergenziale – di cui all’art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, secondo cui, in deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, c.c. o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, quanto alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o entro la data successiva fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza connesso del COVID-19 (sul punto, si rinvia più approfonditamente ad un nostro precedente articolo, qui consultabile).

 Art. 8 del D.L. n. 23/2020 (Disposizioni in materia di finanziamenti alle società)

Al fine di favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di finanziamento verso la società, dispone una deroga alle norme codicistiche che prevedono la postergazione del rimborso dei finanziamenti effettuati in favore delle società dai soci o da chi esercita funzioni di direzione e coordinamento dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2020; viene, dunque, sospesa l’operatività degli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., al fine di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese.

Artt. 15 e 16  del D.L. n. 23/2020 (Rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

Il D.L. amplia fino al 31 dicembre 2020 l’ambito di intervento della disciplina “golden power consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie.

E’, inoltre, prevista la possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese non assolvono agli obblighi di notifica previsti.

 Art. 17 del  D.L. n. 23/2020 (Trasparenza finanziaria)

Sono stati integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 TUF (“Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti”) per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente la soglia rilevante per le comunicazioni (portandola al 5%) per le società ad azionariato particolarmente diffuso, anche se prive di un elevato valore di mercato.

Avv. Matteo Giovine

Avv. Enrico Perrella

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