Lo svolgimento delle assemblee societarie nell’ “Era Covid-19”: le novità del D.L. n. 18/2020

Il D.L. n. 18/2020 “Cura Italia” all’art. 106, commi 1, 2 e 3, introduce, per quanto attiene lo svolgimento delle assemblee societarie convocate entro il 31 luglio 2020, delle deroghe alla disciplina del codice civile. Nello specifico, infatti, prevede che: “In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono  prevedere,  anche  in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione  del  voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento  all’assemblea, mediante mezzi di telecomunicazione; le predette  società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti,  il   presidente,   il segretario o il notaio.

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto…”(per un primo commento cfr. “Il Decreto Cura Italia e lo svolgimento delle assemblee nell’emergenza Covid-19: prime interpretazioni e questioni operative del 31.03.2020”, in societario.it ).

La disposizione sancita dal comma 1 (convocazione dell’assemblea ordinaria a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale) non deve essere vista come una vera e propria deroga agli artt. 2364 e 2478 bis c.c., in quanto proprio le suddette norme già prevedono al loro interno una possibile dilazione del termine di convocazione per “l’esistenza di particolari esigenze” (la dottrina, “Niccolini, Stagno D’Alcontres”, è concorde nel far rientrare tra le “particolari esigenze” la causa di forza maggiore, ossia una situazione straordinaria e non prevedibile ex ante, come ad esempio la pandemia che stiamo vivendo ).

Senza dubbio invece è di particolare risalto la disposizione di cui al comma 2 che, anche in deroga alle previsioni statutarie, ammette che nell’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possa essere prevista l’espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza e che l’intervento nelle stesse possa avvenire mediante mezzi di telecomunicazione.

Ciò rende possibile per la prima volta lo svolgimento dell’assemblea senza la necessità della presenza nel medesimo luogo del presidente, del segretario o del notaio.

Questa disposizione risulta pienamente concorde con l’orientamento recentemente espresso dalla Commissione Società del Consiglio notarile di Milano con la massima “emergenziale” n. 187 dell’11 Marzo 2020, la quale dice che: “l’assemblea dei soci può svolgersi anche interamente mediante modalità telematiche, anche in deroga alla disposizioni statuarie. Ne deriva che anche il presidente può intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando che nel luogo di convocazione debba trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio.”

Altrettanto rilevante appare la disposizione sancita dal comma 3 che, in deroga al comma 4 dell’art. 2479 c.c., ammette la possibilità per le s.r.l. dell’espressione del voto mediante consultazione scritta o consenso espresso per scritto.

La suddetta disposizione, di fatto attribuisce (come evidenziato anche dalla Circolare Assonime) per la prima volta ai soci delle s.r.l. la facoltà, in alternativa alla riunione assembleare, di utilizzare gli istituti della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto anche quando la decisione riguardi atti come la modifica dello statuto o decisioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale.

Le suddette disposizioni sono applicabili per analogia anche alle fondazioni ed alle associazioni come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione, che, con sentenza n. 24214 del 2019, ha affermato che: “nelle associazioni , in mancanza di norme più dettagliate o di una diversa volontà espressa dagli associati, è possibile fare ricorso, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi simili…”.

Avv. Matteo Giovine

Avv. Enrico Perrella

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