Entrata in vigore della nuova normativa in materia di impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi

Il 30 novembre è stato pubblicato (in SO n.41, relativo alla G.U. 30/11/2021, n.285) il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 197 in materia di impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi.

Il provvedimento sostituisce la disciplina dettata dal DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 182 (pubblicato in G.U. 22/7/2003, n. 168), attuando le previsioni della Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/C (OJ L151 7.6.2019, p. 116-142).

La normativa in questione si pone l’obiettivo della prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente marino attraverso misure che regolano lo scarico dei rifiuti delle navi che utilizzano i porti nazionali. Essa, infatti, si applica a tutte le navi che fanno scalo o che operano in un porto situato sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro bandiera 1, nonché a tutti i porti dello Stato in cui tali navi danno scalo.

Le Autorità marittime e – nei porti dove siano istituite – le Autorità di Sistema Portuale dovranno adottare e rendere operativi entro il 15 dicembre 2022 i rispettivi piani di raccolta e gestione dei rifiuti. Nei piani sono definite le modalità operative per l’uso degli impianti portuali di raccolta, nonché i criteri per la determinazione delle tariffe per il conferimento dei rifiuti.

Ciascun porto deve dunque dotarsi di impianti e servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi idonei a far fronte alle esigenze delle navi che abitualmente vi approdano. La realizzazione degli impianti e lo svolgimento del servizio di raccolta sono affidati in conformità alla legislazione nazionale ed eurounitaria in materia di appalti, affidamenti e concessioni.

Per quanto attiene alle navi, è prevista la “notifica anticipata dei rifiuti” con cui, prima dell’approdo in porto della nave, vengono da questa comunicati – attraverso la trasmissione di un apposito modulo – tipologia e quantità dei rifiuti da conferire all’impianto portuale di raccolta.

In principio, prima di lasciare il porto, la nave deve conferire all’impianto di raccolta tutti i rifiuti presenti a bordo ottenendo una ricevuta di conferimento dei rifiuti 2. Al ricorrere di particolari situazioni è rilasciata un’autorizzazione che, in deroga all’obbligo sopra descritto, consente alla nave di procedere verso lo scalo successivo senza aver conferito i rifiuti.

Il recupero dei costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi è affidato ad un sistema di tariffe, che le distingue in tariffe dirette e indirette, il cui pagamento è posto a carico delle navi che fanno scalo nel porto.

Sono inoltre previste le condizioni al ricorrere delle quali la nave può beneficiare – previo rilascio di apposito certificato – di un’esenzione dagli obblighi di effettuare la notificazione anticipata dei rifiuti, di conferire i rifiuti prima di lasciare il porto e di corresponsione delle tariffe.

Il decreto legislativo dispone altresì particolari sanzioni in caso di violazione delle norme ivi riportate.

1 Eccezioni specifiche sono previste per le navi adibite a servizi portuali, per le navi militari e da guerra, nonché per le navi ausiliarie o altre navi impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali possedute o gestite da uno Stato (articolo 3, comma 1).

2 A norma del comma 8 dell’articolo 7 del decreto legislativo «Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi è considerato immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, lettera j) del regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015. Ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera q) del medesimo regolamento (UE) n. 2015/2446, le autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata di cui al Titolo IV, Capo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione».

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