RC Auto: differenza tra proroga ex D.L. n. 18/2020 e sospensione contrattuale

Il D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura Italia” all’art. 125, comma 2, prevede che per tutte le polizze RCA, in scadenza nel periodo ricompreso tra il 18 marzo ed il 31 luglio 2020, venga estesa l’operatività di ulteriori 15 giorni dalla scadenza della copertura assicurativa per un totale di 30 giorni (prima del Decreto Cura Italia, tale operatività era di soli 15 giorni dalla scadenza. Per l’approfondimento, vi rinviamo alla nostra precedente scheda del 31.03.2020, qui consultabile).

Visto il periodo di prolungato inutilizzo dell’autovettura, gli assicurati, per risparmiare, potrebbero invece scegliere di ricorrere alla sospensione momentanea dell’operatività della polizza RCA con la possibilità di non vedersi computato quota parte relativa del premio assicurativo o di non versarlo. Tale possibilità, però, può essere attivata dall’assicurato solo se già prevista nel contratto di assicurazione.

Inoltre, quali requisiti fondamentali, l’assicurato deve essere in regola con i pagamenti e la scadenza della polizza deve essere ad un periodo superiore ai 30 giorni dal momento della richiesta.

L’attivazione della sospensione potrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite il sito web della Compagnia.

Si deve evidenziare come tra la proroga, introdotta dal D.L.18/20e la sospensione contrattuale della RCA ci siano due differenze molto importanti.

Con la proroga dell’operatività della polizza dopo la scadenza (salvo l’obbligo dell’assicurato di rinnovare tale polizza entro trenta giorni dalla scadenza) il veicolo potrà circolare e sarà coperto dal punto di vista assicurativo, mentre con la sospensione della RCA, il veicolo durante tale sospensione non sarà coperto dal punto di vista assicurativo. Pertanto non potrà circolare e, poiché per legge anche il solo stazionamento su pubblica via (es parcheggi aperti al pubblico) equivale alla circolazione, il veicolo dovrà essere ricoverato in luogo privato non accessibile al pubblico.

Avv. Matteo Giovine

Avv. Enrico Perrella

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