Novità giuslavoristiche a seguito dell’entrata in vigore del D. L. n. 18/2020 “Cura Italia”

Fino ad oggi, numerosi sono stati i decreti che sono stati emanati dal 1.3.2020 volti a chiarire come gestire i rapporti di lavoro durante la crisi epidemiologica da COVID-19 in atto nel nostro Paese.

Da ultimo, anche il D. L. n. 18/2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, più noto come “Decreto Cura Italia” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17.03.2020 ed entrato in vigore in pari data – ha previsto, tra le altre, anche misure a sostegno del lavoro (ammortizzatori sociali, sostegno del reddito, divieto di licenziamento per 60 giorni dall’entrata in vigore del DL) che, di seguito, illustriamo sinteticamente.

 

1) AMMORTIZZATORI SOCIALI (artt. 19-22 del DL)

Nel Capo I rubricato “Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale”, il DL in commento prevede che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica in corso:

  • i Datori di lavoro che, nell’anno in corso, sospendano o riducano l’attività lavorativa, possano accedere alla CIGO, per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020 – qualora attivabile con una procedura semplificata (informazione e consultazione anche in via telematica in massimo 3 giorni), senza limiti di accesso (potendovi rientrare anche lavoratori assunti da meno di 90 giorni) e non sarà conteggiata ai fini del computo totale (cioè, 24 mesi in un quinquennio mobile) – e al FIS (Fondo di Integrazione Salariale). L’assegno ordinario spetterà anche alle piccole imprese che impieghino fra 5 e 15 dipendenti (art. 19);
  • i Datori rientranti nel campo di applicazione della CIGS con CIGS in corso al 23 febbraio, possono sospenderne temporaneamente l’erogazione per accedere alla CIGO o all’assegno ordinario del FIS, con causale Covid-19, per un periodo non superiore a 9 settimane (art. 20);
  • i Datori di lavoro iscritti al FIS con assegno straordinario in corso al 23 febbraio, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario, per un periodo non superiore a 9 settimane (art. 21);
  • i Datori di lavoro del settore privato, indipendentemente dal numero dei dipendenti (compresi agricoli, pesca, terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti, esclusi i datori di lavoro domestico), che non hanno accesso ad altri ammortizzatori sociali, possono accedere alla Cassa Integrazione in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo massimo di 9 settimane (art. 22).

 

2) FAMIGLIE (CONGEDI E VOUCHER BABY-SITTER ARTT. 23-43 del DL), RISORSE PER AUTONOMI, PROFESSIONISTI E COLLABORATORI, SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI, ECC.

Nel Capo II, rubricato “Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno dei lavoratori” è previsto che:

  • dal 05.03.2020, in concomitanza con la chiusura delle scuole, i genitori di figli di età non superiore ai 12 anni (dipendenti del settore privato; iscritti alla gestione separata INPS; autonomi iscritti all’INPS; dipendenti del settore pubblico), nonché i dipendenti del settore privato genitori di figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni, per cui beneficiano dei permessi di cui alla Legge 104 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore), beneficino del congedo parentale indennizzato pari al 50% della retribuzione, per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni. Può avere accesso a tale beneficio un nucleo all’interno del quale non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito. I genitori di figli minori, di età compresa tra 12 e 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro ma senza diritto a percepire alcuna indennità (artt. 23 e 25);
  • gli attuali 3 giorni di permesso mensile retribuito previsto per l’assistenza dei familiari disabili gravi, vengano aumentati di ulteriori 12 giorni da usare nei mesi di marzo e aprile da: genitori di figli con disabilità grave; parenti e affini entro il 3° grado di persone con disabilità grave; lavoratori con disabilità grave (art. 24); Aggiornamento del 20.03.2020: l’INPS, con il messaggio n. 1281 del 20.03.2020 in cui ha fornito le prime modalità operative sui congedi ed i permessi ex artt. 23 e 24 del D.L. in commento, ha precisato che:
    • i beneficiari dell’estensione dei permessi ex L. 104/1992 COVID-19 sono i lavoratori che assistono le persone con disabilità grave;
    • per i mesi di marzo ed aprile, i permessi saranno di complessivi 18 giorni (12 dell’art. 24 + 3 per il mese di marzo, già spettanti, + 3 per il mese di aprile, già spettanti), che potranno essere frazionabili in ore ma anche fruiti consecutivamente nello stesso mese;
  • dal 05.03.2020, in concomitanza con la chiusura delle scuole, i lavoratori dipendenti, quelli autonomi nonché i professionisti potranno richiedere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting/sorveglianza di figli minori di 12 anni per un massimo di 600 € (tale importo è innalzato ad € 1.000 per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari) (art. 25);
  • il periodo trascorso in quarantena dai dipendenti del settore privato (sorveglianza attiva o fiduciaria domiciliare) venga equiparato alla malattia, mentre il ricovero ospedaliero per i dipendenti disabili gravi, soggetti a rischio per immunodepressione o patologie oncologiche/terapie salvavita, venga equiparato all’assenza (art. 26);
  • venga riconosciuta un’indennità una tantum non tassata a fini IRPEF (e addizionali), per il mese di marzo, pari a 600 €, a: professionisti con partita IVA al 23.02.2020; lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (art. 27), lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e non iscritti a forme previdenziali obbligatorie (art. 28); dipendenti stagionali del settore turismo, in caso di cessazione non volontaria del rapporto di lavoro tra il 1.1.2019 ed il 17.3.2020 (art. 29); operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate di lavoro nel 2019 (art. 30); lavoratori dello spettacolo, a condizione che gli stessi non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.3.2020 (art. 38).

         Tale indennità non è cumulabile con quanto percepito dalle categorie sopra indicate a titolo di reddito di cittadinanza (art.31).

  • Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogato al 1°.06.2020 (art. 32). Sono, altresì, prorogati i termini per presentare le domande NASpI e DISCOLL per cessazione involontaria dall’attività lavorativa verificatisi nell’anno 2020 (da 68 a 128 giorni, decorsi i quali si decade dalla presentazione). Per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal 68° giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto. Vengono, altresì, ampliati di 60 giorni i termini per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità e per l’assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore (art. 33);
  • Vengano sospesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative dal 23.02.2020 al 1°.06.2020 (art. 34);
  • fino al 30.04.2020, i dipendenti disabili gravi o con familiari disabili gravi hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in smart working, mentre i lavoratori con gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa hanno priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni in smart working (art. 39);
  • i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza dal 23.02.2020 al 31.05.2020, sono sospesi. Tale sospensione, sempre per il predetto periodo, è prevista per i termini prescrizionali per la contribuzione di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (art. 37). Dal 23.02.2020 al 1°.6.2020, sono sospesi sia il decorso del termine di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL, sia i termini di prescrizione INAIL, nonché i termini di revisione della rendita su domanda del titolare (art. 42). Sono, altresì, sospesi: per due mesi dall’entrata in vigore del DL in commento (17.03.2020), gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, le misure di condizionabilità e i relativi termini previsti per i precettori di NASPI e DISCOLL, ecc.; sino al 1°.06.2020 le attività dei Comitati centrali e periferici INPS e, sino al 1°.06.2020, i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi (artt. 40 e 41);
  • i lavoratori dipendenti e autonomi, compresi i professionisti, che hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, si vedranno riconoscere una speciale indennità (c.d. Fondo per il reddito di ultima istanza), i cui criteri e le modalità di attribuzione verranno stabiliti, entro 30 giorni da oggi, da uno o più decreti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (art. 44);
  • ai lavoratori con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 € che, nel mese di marzo abbiano lavorato presso la propria sede di lavoro, venga corrisposto di un premio di 100 €, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede (art. 63).

 

3) SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

  • Dal 17.03.2020 l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 sono sospesi per 60 giorni. Sino alla scadenza di tale ultimo termine, il datore di lavoro non potrà irrogare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (art. 46).

 

Avv. Patrizia Casula

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